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Concorrenza e tardivo recepimento della direttiva UE: precedente regime di prescrizione di un paese membro incompatibile con il diritto dell'Unione

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 18 aprile 2024 alla causa n. C-605/21, ha dichiarato che il diritto dell'Unione osta alla normativa ceca applicabile fino al recepimento tardivo della direttiva 2014/104. Il termine di prescrizione applicabile alle azioni risarcitorie per violazione del diritto della concorrenza dell'Unione non può iniziare a decorrere senza che tale violazione sia terminata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una tale violazione. Tale presa di conoscenza coincide, generalmente, con la pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione che constata tale violazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione richiede anche la sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione per la durata di un'indagine della Commissione. Inoltre, dall'entrata in vigore di una direttiva in materia, una tale sospensione o interruzione non può finire prima di un anno dalla data in cui la decisione che constata la violazione diventa definitiva.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, dell’articolo10, dell’articolo 21, paragrafo 1, nonché dell’articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, e del principio di effettività nell’ambito di una controversia tra Heureka Group a.s., una società ceca attiva sul mercato dei servizi di comparazione dei prezzi di vendita, eGoogle LLC in merito al risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una violazione dell’articolo richiamato commessa da Google e dalla sua società madre, Alphabet Inc., e constatata dalla Commissione europea in una decisione non ancora definitiva. Il caso Heureka, una società ceca, gestisce un portale di comparazione dei prezzi di vendita. Essa ha evidenziato che il motore di ricerca di Google ha sistematicamente favorito, nelle sue pagine di risultati di ricerca generale, il comparatore di prezzi appartenente a tale società. Di conseguenza, quello di Heureka è stato meno consultato. Heureka ritiene pertanto di essere stata danneggiata da Google e si basa in tale contesto su una decisione (non ancora definitiva) della Commissione europea che constata l’abuso di posizione dominante da parte di Google. Il giudice ceco, investito di un'azione per il risarcimento del danno proposta da Heureka, si è interrogato sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del vecchio termine di prescrizione previsto dal diritto ceco, ancora applicabile a tale azione. Tale termine di tre anni inizia a decorrere, per ciascun danno parziale, dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno e dell'identità dell'autore della violazione. Per contro, perché il termine di prescrizione inizi a decorrere, il regime nazionale non richiede la conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisca una violazione né che quest’ultima sia terminata. Tale regime non prevede neppure che detto termine debba essere sospeso o interrotto durante l'indagine della Commissione e fino a un anno dalla data in cui la decisione della Commissione che constata la stessa violazione diventa definitiva. Sentenza della Corte La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 18 aprile 2024 alla causa n. C-605/21 ha dichiarato che il diritto dell'Unione osta alla normativa ceca applicabile fino al recepimento tardivo della direttiva 2014/104. Al riguardo la Corte considera che, anche prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, il diritto dell'Unione esigeva che, per far decorrere il termine di prescrizione, la violazione del diritto della concorrenza fosse terminata e la persona lesa fosse a conoscenza degli elementi essenziali per proporre la sua azione di risarcimento del danno e, in particolare, del fatto che il comportamento considerato costituiva una tale violazione. Queste due condizioni sono infatti necessarie per consentire alla persona lesa di essere effettivamente in grado di esercitare il suo diritto di chiedere il pieno risarcimento dei danni subiti a causa di una violazione del diritto della concorrenza. La Corte precisa che, in linea di principio, la presa di conoscenza delle informazioni essenziali per promuovere un’azione coincide con la data di pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione che constata la violazione nella Gazzetta ufficiale, indipendentemente dal fatto che tale decisione non sia ancora diventata definitiva. Peraltro, la persona lesa può basarsi su una tale decisione non definitiva per sostenere la sua azione per il risarcimento del danno. In tale contesto, la Corte rileva che il diritto dell'Unione richiede anche che sia possibile sospendere o interrompere il termine di prescrizione durante l'indagine della Commissione, per evitare che il termine di prescrizione possa estinguersi già prima della chiusura di tale indagine. Infatti, poiché in generale è difficile per la persona lesa fornire la prova di una violazione del diritto della concorrenza in assenza di una decisione della Commissione o di un'autorità nazionale, essa deve poter attendere l'esito di una tale indagine, al fine di avvalersi eventualmente di una tale decisione in una successiva azione per il risarcimento del danno. Inoltre, la direttiva 2014/104 prevede ormai che il termine di prescrizione sia necessariamente sospeso, quantomeno, fino a un anno dalla data in cui la decisione della Commissione che constata la violazione in questione diventa definitiva. Di conseguenza, la Corte considera che il precedente regime di prescrizione ceco è incompatibile con il diritto dell'Unione. Esso rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di una violazione del diritto della concorrenza. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia UE, Sentenza 18/04/2024, causa n. C-605/21

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/19/diritto-concorrenza-precedente-regime-prescrizione-ceco-incompatibile-diritto-unione

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