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Sequestro e confisca: ratifica ed esecuzione dell’accordo tra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2024, la Legge 8 aprile 2024, n. 51 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati. L’accordo è stato ratificato al fine di migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria già in essere attraverso gli strumenti internazionali vigente confermando, in particolare, l'impegno volto a facilitare le attività di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2024, la Legge 8 aprile 2024, n. 51 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021. L’accordo è stato ratificato al fine di migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria già in essere attraverso gli strumenti internazionali vigente confermando, in particolare, l'impegno volto a facilitare le attività di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, in modo che la Parte richiesta riconosca ed esegua nel suo territorio i provvedimenti definitivi di confisca emessi dall’Autorità giudiziaria della Parte richiedente, anche al fine di suddividere tra le Parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita; desiderando, a tal fine, concludere un Accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca e alla suddivisione tra le Parti dei beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita. In particolare, il decreto prevede tra l’altro che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate dalla Parte richiesta, al netto di spese, interessi ed altri oneri, come segue: (a) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca non superano la somma di 10.000 euro, tale somma viene interamente destinata alla Parte richiesta; (b) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca sono uguali o superiori alla somma di 10.000 euro, la Parte richiesta trasferisce alla Parte richiedente il 50% dei proventi suindicati. Tali somme che devono essere corrisposte nella valuta della Parte richiesta, mediante bonifico bancario o altra modalità di trasferimento elettronico dei fondi. La corresponsione di tali somme sarà effettuata: (a) a favore del Fondo Unico Giustizia, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica Italiana, oppure (b) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di Tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica di San Marino; (c) nel caso di cui all'articolo 7 del presente Accordo (Restituzione dei beni agli aventi diritto) a favore del diverso destinatario indicato quale avente diritto dalla Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte. Copyright © - Riproduzione riservata

Legge 8 aprile 2024, n. 51 (Gazzetta Ufficiale 18/04/2024, n. 91)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/20/sequestro-confisca-ratificata-esecuzione-accordo-repubblica-italiana-repubblica-san-marino

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