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CCNL Alimentari e panificazione - Aziende artigiane: le novità dell'accordo di rinnovo

Confartigianato alimentazione, Cna agroalimentare, Casartigiani e Claai con Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil hanno sottoscritto in data 6 giugno 2024 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.

Ambito di applicazione

L'intesa interviene dopo la stipula dell’accordo 15 marzo 2024, riferito ai dipendenti di cui alla Parte II del CCNL.

Minimi tabellari

L’accordo evidenzia gli aggiornamenti ai minimi tabellari del CCNL per le imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione.

Vengono riportati gli importi mensili lordi, suddivisi per livelli e con le relative decorrenze: 1° aprile 2024, 1° gennaio 2025, 1° novembre 2025 e 1° aprile 2026.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, sarà riconosciuto un importo forfettario una tantum di 160 euro lordi, suddiviso in due tranche da 80 euro lordi con le retribuzioni di giugno e settembre 2024.

Per gli apprendisti l'importo è ridotto al 70%. L'importo è da intendersi comprensivo di tutti i riflessi economici diretti e indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Eventuali somme già corrisposte a titolo di aumento contrattuale saranno considerate anticipazioni e quindi non più dovute a partire dalla retribuzione di marzo 2024.

Una tantum - Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

Ai lavoratori del settore, in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo del 6 giugno 2024, è riconosciuto un importo una tantum di 200 euro lordi, suddiviso in due tranche da 100 euro lordi con le retribuzioni di luglio e settembre 2024.

Agli apprendisti l’importo è corrisposto, alle medesime decorrenze, nella misura del 70%.

L'importo è da intendersi comprensivo di tutti i riflessi economici diretti e indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Eventuali somme già corrisposte a titolo di aumento contrattuale saranno considerate anticipazioni e quindi non più dovute a partire dalla retribuzione di giugno 2024.

Malattia

Per i lavoratori con disabilità ai sensi della legge 68/1999, il periodo di aspettativa non retribuita successivo al comporto, pari a tre mesi, viene elevato di ulteriori 90 giorni.

Permessi

L’accordo introduce la possibilità per i lavoratori di fruire di permessi retribuiti fino a 8 ore annue, anche frazionabili, per l'inserimento all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia dei figli.

Viene inoltre disciplinato il congedo per le donne vittime di violenza di genere.

Ai lavoratori padri sono concessi due giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio.

I genitori possono fruire di permessi retribuiti, fino a un massimo di 8 ore annue frazionabili, per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia dei figli.

Inoltre, i genitori possono beneficiare di permessi non retribuiti, fino a un massimo di 10 giorni lavorativi all'anno, fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, per ciascun figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni in caso di malattia.

Infine, l’accordo prevede tre mesi di permessi retribuiti per i lavoratori vittime di violenza di genere e tre mezze giornate di permessi retribuiti all'anno per i congedi per l'assistenza intra-generazionale.

Preavviso

L’accordo riporta una tabella con i termini di preavviso per le imprese del settore alimentare e della panificazione, distinti per operai e impiegati e per livelli.

Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Apprendistato professionalizzante

A partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti, compresi quelli assunti prima di tale data, avranno diritto agli scatti di anzianità con le stesse modalità dei lavoratori qualificati.

Durante il periodo di apprendistato, l'importo dello scatto, erogato con le stesse modalità dei lavoratori qualificati, sarà fisso a 10 euro e non sarà rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Al termine del periodo formativo, gli scatti saranno rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 34 del CCNL per il livello di inquadramento finale. La frazione di biennio maturata al momento del passaggio di qualifica sarà utile ai fini della maturazione del successivo scatto.

Contratto a termine

Il contratto a termine può essere applicato per una durata non superiore a 36 mesi nei casi di:

Incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto dovuti a commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi. Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

L’accordo definisce i limiti all'assunzione a termine:

Imprese fino a 5 dipendenti: massimo 3 lavoratori a termine, compresi gli apprendisti. Imprese con più di 5 dipendenti: massimo il 25% di lavoratori a termine rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione, compresi i lavoratori somministrati e gli apprendisti.

Sono esclusi dal computo i lavoratori assunti a termine per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi nei primi 18 mesi dall'avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione o per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione regionale.

È possibile stipulare, rinnovare o prorogare contratti a termine per periodi successivi ai primi 12 mesi, entro i limiti massimi previsti dal CCNL, per le seguenti causali:

Attività stagionali. Esigenze produttive dovute a picchi di attività. Sostituzione di lavoratori assenti. Lavoro intermittente

L’accordo disciplina l'istituto del lavoro intermittente, utilizzabile per i lavoratori che si occupano esclusivamente della presa in carico e della consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il consumatore finale.

Viene inoltre prevista la possibilità di assumere un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso già presente in azienda, considerando come tale anche il datore di lavoro o un suo familiare o il gestore quando svolgono direttamente attività di vendita.

L'indennità mensile di disponibilità è fissata al 30% della retribuzione (retribuzione tabellare e ratei di mensilità aggiuntive) ed è esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale.

I lavoratori sono tenuti a informare l'azienda di eventuali cause di temporanea indisponibilità a rispondere alla chiamata, come ad esempio la malattia, specificando la durata dell'impedimento. Durante tale periodo non matura il diritto all'indennità.

Acconto - Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

Dal 1° giugno 2024, alle imprese del settore della somministrazione di alimenti e pasti pronti per la clientela in attività di ristorazione, viene erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali pari a 65 euro lordi per il livello C, da riparametrare.

L'acconto è da intendersi comprensivo di tutti gli istituti economici diretti e indiretti ed è corrisposto anche ai part-time in base alle ore lavorate e agli apprendisti secondo le percentuali vigenti.

Riduzione annua

Dal 1° giugno 2024, ai lavoratori turnisti saranno riconosciute ulteriori 8 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro (ROL). Dal 1° gennaio 2027, saranno riconosciute ulteriori 4 ore di ROL a tutti i lavoratori.

Per gli impiegati, ad eccezione di quelli con mansioni legate all'utilizzo degli impianti, le ore di riduzione dell'orario di lavoro sono calcolate su base individuale.

Congedi parentali

Ciascun genitore può assentarsi dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, per ogni bambino di età inferiore ai 12 anni.

Nel caso in cui il congedo venga richiesto con modalità oraria, sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere.

La richiesta di congedo deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro con un preavviso di almeno 10 giorni.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova viene ridotta alla metà rispetto a quella prevista dal CCNL.

In caso di malattia, infortunio o congedo di maternità obbligatorio, il periodo di prova viene prorogato di un periodo pari alla durata dell'assenza.

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2025, il contributo a carico dell'azienda per il fondo pensione Fon.Te. è elevato all'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

  Approfondisci su   CCNL Alimentari e panificazione - Aziende artigiane: ambito di applicazione; minimi tabellari; malattia; permessi; preavviso; apprendistato professionalizzante; lavoro intermittente; acconti; una tantum; ROL; congedi parentali; contratto a termine; periodo di prova; previdenza integrativa; decorrenza Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/11/ccnl-alimentari-panificazione-aziende-artigiane

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