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Archivio newsIndennità di discontinuità dello spettacolo: domanda entro il 30 aprile
La domanda di discontinuità, con riferimento all’anno 2024, può essere presentata entro il 30 aprile 2025 dai lavoratori autonomi, intermittenti e parasubordinati dello spettacolo. Quali requisiti sono richiesti?
Chi - Lavoratori dello spettacoloCosa - Indennità di discontinuitàQuando - Domande fino al 30 aprile 2025 |
Entro il 30 aprile 2025 I lavoratori dello spettacolo possono presentare la domanda di indennità di discontinuità (IDIS) riferita all’anno di competenza 2024-
Possono chiedere l’Indennità di discontinuità lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 182/1997;
- intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.
Requisiti necessari
Per presentare la domanda occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- residenza in Italia da almeno un anno;
- possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 30.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non titolarità di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 81/2015;
- non titolarità di trattamento pensionistico diretto.
Calcolo dell’indennità
L’Indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
Come presentare la domanda
Il servizio di presentazione della domanda è disponibile accedendo (con le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
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