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Premi INAIL: aggiornati tassi d’interesse e sanzioni

Nella circolare n. 27 del 2025, l’INAIL ha aggiornato i tassi di interesse e la misura delle sanzioni applicabili, dal 23 aprile 2025, a tutti i debiti per premi assicurativi e accessori. I tassi vengono aggiornati annualmente sulla base del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, e pari all’2,40%.

Nella circolare n. 27 del 22 aprile 2025, l’INAIL rende noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori:

- 8,40% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;

- 7,90% misura delle sanzioni civili.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 aprile 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,40%.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 7,90%;

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi la misura della sanzione è pari al 2,40%.

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

- al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente al 7,90% e al 9,90%.

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Copyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 22/04/2025, n. 27

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/04/23/premi-inail-aggiornati-tassi-interesse-sanzioni

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