News
Archivio newsAccordo Stato-Regioni sulla formazione: nuovi obblighi in arrivo per la gestione della sicurezza sul lavoro
Dopo una lunga attesa, il 17 aprile 2025, è stato siglato il nuovo Accordo Stato-Regioni che unifica, razionalizza e innalza la qualità del sistema formativo dedicato alla prevenzione e gestione dei rischi sul lavoro. Non solo si delinea con precisione il perimetro dei destinatari, ma si innalzano anche gli standard qualitativi della formazione, grazie all’introduzione di un progetto formativo strutturato, che deve prevedere obiettivi specifici, contenuti aggiornati, metodologie appropriate, verifiche dell’apprendimento e criteri di aggiornamento costante. Chi sono i soggetti coinvolti dai nuovi obblighi? Come verrà svolta l’attività didattica?
Il 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’adozione del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta di un intervento normativo di rilievo strategico, atteso già dal 2021, che segna una svolta nell’approccio alla prevenzione nei luoghi di lavoro, rispondendo all’esigenza di aggiornare, razionalizzare e rendere più efficace il sistema formativo nazionale.
Il nuovo testo supera e sostituisce integralmente i precedenti Accordi del 2011 e del 2012, creando un corpus unitario che delinea con chiarezza obblighi, contenuti e modalità della formazione destinata a tutte le figure coinvolte nella prevenzione e nella gestione dei rischi lavorativi.
L’obiettivo è ambizioso: rafforzare la cultura della sicurezza attraverso una formazione strutturata, omogenea e coerente con l’organizzazione aziendale e con l’evoluzione normativa e tecnica.
Un sistema formativo unificato e orientato alla qualità
Uno dei punti qualificanti dell’Accordo 2025 è l’unificazione dei precedenti testi normativi, che spesso risultavano frammentati e di difficile applicazione. La nuova disciplina definisce in modo organico i percorsi formativi per le figure chiave della prevenzione, tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, addetti all’uso di attrezzature specifiche e operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Non solo si delinea con precisione il perimetro dei destinatari, ma si innalzano anche gli standard qualitativi della formazione, grazie all’introduzione di un progetto formativo strutturato, che deve prevedere obiettivi specifici, contenuti aggiornati, metodologie didattiche appropriate, verifiche dell’apprendimento e criteri di aggiornamento costante.
Didattica digitale sotto controllo
Grande attenzione è riservata alle modalità didattiche, con una regolamentazione puntuale della formazione a distanza.
La videoconferenza sincrona viene ammessa per tutti i corsi teorici, a condizione che siano rispettati requisiti tecnici precisi e sistemi di tracciabilità della partecipazione.
L’e-learning, già previsto nel 2012, viene confermato solo per i moduli base e di aggiornamento, escludendo tuttavia i corsi rivolti ai preposti.
Le nuove regole impongono standard più stringenti in materia di tutoraggio, controllo degli accessi e verifica finale dell’apprendimento, al fine di evitare una formazione meramente formale e priva di ricadute pratiche.
Omogeneità nazionale e personalizzazione dei percorsi
L’Accordo 2025 introduce anche un sistema armonizzato per durata e contenuti dei percorsi formativi, sia iniziali che di aggiornamento. Si punta a garantire un'omogeneità a livello nazionale, ma con possibilità di adattamento in base ai livelli di rischio e alle specificità settoriali o organizzative. Viene valorizzata la logica dell’aggiornamento continuo, con l’intento di mantenere la formazione sempre allineata alle più recenti evoluzioni normative, tecniche e organizzative.
Un cambio di paradigma culturale
Ben oltre i contenuti tecnici, l’Accordo rappresenta una leva di cambiamento culturale: promuove la consapevolezza che la formazione non sia un mero obbligo burocratico, ma uno strumento essenziale di prevenzione e gestione del rischio. La centralità attribuita al progetto formativo, la responsabilizzazione delle figure aziendali, e l’integrazione tra formazione, valutazione dei rischi e modelli organizzativi, delineano un nuovo paradigma in cui la sicurezza viene costruita in modo sistemico e partecipato.
Per datori di lavoro, formatori, enti accreditati e soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione si apre ora una fase di transizione verso il nuovo regime, con tempi e modalità che saranno definiti nelle disposizioni finali e transitorie dell’Accordo. Sarà fondamentale un adeguato accompagnamento interpretativo e operativo, affinché le innovazioni introdotte non restino sulla carta ma si traducano in prassi efficaci nei contesti reali.
Il rinnovato impianto normativo conferma, ancora una volta, che investire nella formazione di qualità in materia di salute e sicurezza non è soltanto un obbligo giuridico, ma un imprescindibile investimento in responsabilità sociale, benessere organizzativo e competitività sostenibile.
Tabella di sintesi dellenovità
Soggetto della sicurezza | Durata del corso | Entro quando adeguarsi alle disposizioni del nuovo ASR | Periodicità di aggiornamento, dopo la prima attività formativa | Numero ore corso di aggiornamento |
Lavoratori | - 4 ore formazione generale, più - 4 ore formazione specifica rischio basso - 8 ore formazione specifica rischio medio - 12 ore formazione specifica rischio alto | Entro la scadenza dei corsi attualmente in essere | 5 anni | 6 |
Preposti | 12 ore(attenzione: in precedenza era fissato in 8 ore) | Se il primo corso o l’aggiornamento sono stati tenuti da oltre due anni, entro 12 mesi dalla pubblicazione in GU dell’ASR. Altrimenti, entro la scadenza prevista dall’attestato. | 2 anni (Attenzione: in precedenza la periodicità era quinquennale) | 6 |
Dirigenti | 12 ore(attenzione: in precedenza era fissato in 16 ore) Più eventuali 6 ore per modulo aggiuntivo cantieri | Entro la scadenza dei corsi attualmente in essere | 5 anni | 6 |
Datore di Lavoro | 16 orePiù eventuali 6 ore per modulo aggiuntivo cantieri | Il corso è una novità: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ASR | 5 anni | 6 |
Datore Lavoro RSPP | Modulo comune 8 orePiù formazione specifica per settore, di durata variabile | 5 anni dalla formazione base | 5 anni | 8 |
Spazi confinati | 12 ore | Il corso è una novità: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ASR | 5 anni | 4 |
Attrezzature di lavoro | Durata minima variabile a seconda dell’attrezzatura | Il corso è una novità: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ASR | 5 anni | 4 |
Copyright © - Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi