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Artigiani e commercianti: contributi dimezzati per le nuove attività

Nella circolare n. 83 del 2025, l’INPS rende operative la previisione, contenuta nella Legge di Bilancio 2025, che prevede la riduzione nella misura del 50%, dei contribute dovuti da parte dei soggetti che nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 83 del 24 aprile 2025 con cui recepisce la disciplina della Legge di Bilancio 2025 che ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

La riduzione contributiva si applica sia ai contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che ai contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite (articolo 1, comma 1, della legge n. 233/1990).

Misura dell’esonero

La riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, nella misura da ultimo stabilita dall’articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

E’ riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva:

- nel caso in cui il lavoratore, successivamente alla prima iscrizione, cambi impresa e/o attività svolta

- nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a Gestione commercianti e viceversa);

- in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione;

- in caso di spostamento della sede dell’attività e di ogni altra variazione nella posizione anagrafica che non comporti la cancellazione da una delle due gestioni speciali autonome.

Incompatibilità con altre agevolazioni

Per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Pertanto, non è possibile riconoscere la riduzione nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Indicazioni operative

Il possesso dei requisiti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda che sarà prossimamenre presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L'agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni.

Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 24/04/2025, n. 83

Per approfondire questo argomento leggi anche: Artigiani e commercianti: al via la riduzione dei contributi al 50% per i neoiscritti Sandra Pennacini

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/04/28/artigiani-commercianti-contributi-dimezzati-nuove-attivita

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