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Archivio newsSTP multidisciplinare: obbligo di iscrizione in tutti gli albi in caso di mancata indicazione dell’attività prevalente
Con il Pronto Ordini n. 23/2025 del 24/04/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili evidenzia che il rappresentante legale della STP multidisciplinare che non abbia indicato alcuna attività prevalente nell’atto costitutivo non può omettere l’iscrizione della STP in tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, così da consentire ai Consigli dell’Ordine interessati la verifica delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel d. m. n. 34/2013. Pertanto l’Ordine territoriale dei commercialisti, espletate le opportune verifiche, può procedere all’iscrizione della STP multidisciplinare chiedendo, tuttavia, al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione di avvenuta iscrizione della STP all’albo dei Consulenti del lavoro, in modo da completare il procedimento di corretta iscrizione della STP medesima nella sezione speciale dell’albo.
L’Ordine di Verona informa che provvede a iscrivere nell’apposita sezione dell’Albo una STP multidisciplinare nel cui atto costitutivo non viene indicata l’attività prevalente, ma l’esercizio in via esclusiva delle attività proprie della professione di “dottore commercialista” e della professione di “consulente del lavoro”. L’Ordine chiede:
- se si possano prefigurare eventuali responsabilità in capo al Consiglio dell’Ordine, qualora il legale rappresentante della STP non proceda anche con l’iscrizione all’Ordine di appartenenza dell’altro socio professionista, Consulente del Lavoro;
- se vi è un obbligo di vigilanza in tal senso, da parte dell’Ordine.
Con il pronto ordini n. 23/2025 del 24 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rileva che la STP è tenuta a iscriversi all’ordine professionale in base alle previsioni di cui all’art. 10, comma 7, legge n. 183/2011.
In merito, l’art. 8, comma 1, d. m. n. 34/2013, precisa che la STP è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La stessa norma, al comma 2, dispone che la STP multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
Pertanto, qualora l’atto costitutivo o lo statuto della STP non individui l’attività prevalente, la STP si iscrive in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell’oggetto sociale.
Il CNDCEC osserva come l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, oltre a consentire di determinare il regime disciplinare della STP, si renda necessaria per verificare il rispetto del principio posto dall’art. 10, comma 6, legge n. 183/2011 per cui, come è noto, la partecipazione a una STP (anche multidisciplinare) è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.
Il procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell’albo professionale è disciplinato negli artt. 9 e 10 d. m. n. 34/2013 che non effettuano distinzioni tra STP monodisciplinari e STP multidisciplinari.
Come è dato evincere dalla normativa regolamentare, parrebbe spettare al rappresentante legale della STP rivolgere la domanda di iscrizione al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP.
Nel caso oggetto del quesito posto dall’Ordine di Verona, trattandosi di STP multidisciplinare costituita da professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da professionisti iscritti all’albo dei Consulenti del lavoro, il rappresentante legale chiede l’iscrizione della STP sia nell’albo dei Commercialisti che in quello dei Consulenti del lavoro, presentando domanda ai rispettivi Consigli dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP medesima e allegando la documentazione a corredo (cfr., art. 9, commi 1 e 2, d. m. n. 34/2013).
Attenendosi alle previsioni dell’art. 9, comma 3, d. m. n. 34/2013 l’ambito delle verifiche demandate al consiglio dell’ordine è incentrato sull’ “osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento”. Ne consegue che il Consiglio dell’Ordine che ha ricevuto la domanda di iscrizione, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione, deve effettuare un controllo in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 10, commi 3 – 11, legge n. 183/2011, in quanto direttamente richiamate dagli artt. 1 e 2 dello stesso d. m. n. 34/2013, e in ordine all’osservanza di quanto disposto dalla restante normativa regolamentare.
Stando sempre alle previsioni dell’art. 9, comma 3, d. m. n. 34/2013, dopo tali verifiche, il consiglio dell’Ordine che riceve la domanda, cura l’iscrizione dei dati “identificativi” della società, quali ragione o denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate.
Una volta iscritta la STP, la normativa stabilisce che nella sezione speciale dell’albo verranno annotate, sempre a cura del consiglio dell’Ordine territoriale competente, previa comunicazione da parte del rappresentante legale della società, le deliberazioni che comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazioni della composizione sociale (art. 9, comma 5, d. m. n. 34/2013).
Dal compendio normativo richiamato, risulta evidente che il rappresentante legale della STP multidisciplinare che non abbia indicato alcuna attività prevalente nell’atto costitutivo non possa omettere l’iscrizione della STP in tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, così da consentire ai Consigli dell’Ordine interessati la verifica delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel d. m. n. 34/2013.
Considerato quanto sopra, l’Ordine territoriale di Verona, espletate le opportune verifiche, può procedere all’iscrizione della STP multidisciplinare chiedendo, tuttavia, al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione di avvenuta iscrizione della STP all’albo dei Consulenti del lavoro, in modo da completare il procedimento di corretta iscrizione della STP medesima nella sezione speciale dell’albo.
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CNDCEC, Pronto Ordini 24/04/2025, n. 23/2025
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