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Archivio newsStazioni appaltanti: aggiornamento sull’accertamento dei requisiti e sul potere sanzionatorio dell’ANAC
Il consiglio dell’autorità nazionale anticorruzione ha approvato la delibera n. 126 dell'11 marzo 2025 con cui è stato aggiornato il regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, e dell’allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel corso dell’adunanza dell'11 marzo 2025, il consiglio dell’autorità nazionale anticorruzione ha approvato la delibera n. 126 dell'11 marzo 2025 con cui è stato aggiornato il regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, e dell’allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare il Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere dell’Autorità finalizzato:
a) all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di accertata carenza totale o parziale dei requisiti;
b) all’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria previste dall’articolo 63, comma 11, del codice per il caso di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
c) all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo13, comma 1, lett. d), dell’allegato II.4, del codice per il caso di applicazione della sanzione di cui all’articolo 222, comma 3, lettera a) del codice;
d) all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 4-quater, dell’allegato II.4, del codice.
Più nello specifico il regolamento propone una definizione delle gravi violazioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti stabilendo che si ha grave violazione delle disposizioni di cui all’articolo 63, comma 11, del codice nei seguenti casi:
a) presentazione di dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
i. per le centrali di committenza la dichiarata presenza di una struttura organizzativa stabile di cui agli articoli 4, comma 1, lettera b) e 6, comma 1, lettera b) dell’allegato II.4 al codice nella quale, invece, il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;
ii. dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che invece, sia di fatto impegnato in altre attività;
iii. la mancata comunicazione all’ANAC della perdita dei requisiti;
b) inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui all’articolo 62, comma 10, del codice, quale, ad esempio, l’immotivato rifiuto di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC;
c) la mancata comunicazione di cui all’articolo 11, comma 4-bis, secondo periodo, dell’allegato II.4, del codice;
d) la mancata adozione delle misure proposte ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, lettere a) e b) dell’allegato II.4, del codice;
e) ogni altro artifizio o comportamento doloso volto a conseguire la qualificazione in assenza dei requisiti.
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ANAC, delibera 11/03/2025, n. 126
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