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Il ddl sull’IA entra nel modello organizzativo 231/2001

I modelli organizzativi 231 sono tutti da aggiornare, se l’impresa usa sistemi/modelli di intelligenza artificiale (IA). Occorre passare al “modello organizzativo IA” (“MOIA”). Le policy interne dovranno essere revisionate sia con riferimento ai reati inseriti nel catalogo vigente dei reati “presupposto” previsti dal d.lgs. 231/2001 sia, a maggior ragione, una volta rinnovato il sistema sanzionatorio, come programmato dalla delega inserita nel ddl sull’intelligenza artificiale, approvato in prima lettura dal Senato e ora all’esame della Camera (atto n. 2316).

Con l’entrata in azienda delle intelligenze artificiali sono rivoluzionati processi e sistemi produttivi e la stessa organizzazione del lavoro oltre che l’organigramma delle posizioni ricoperte ai vari livelli da dipendenti e collaboratori. Tutto ciò modifica anche il contesto, in cui possono maturare condotte illecite realizzate abusando e strumentalizzando nuovi strumenti di automatizzazione, i quali producono variazioni quali/quantitative nel modo di produrre beni e servizi.

Di pari passo devono, quindi, cambiare anche le misure preventive di tali condotte illecite, in particolar modo quando esse sono tese a scongiurare la commissione dei “reati presupposto”, elencati dal decreto legislativo 231/2001, sulla responsabilità amministrativa per illeciti commessi da oggetti in posizione apicale e da soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.

In base al d.lgs, 231/2001, tuttavia, le imprese possono conquistare l’esonero dalle responsabilità e quindi anche dalle gravi sanzioni pecuniarie e/o interdittive, comminate dal citato d.lgs., mediante una analitica e meticolosa compilazione e applicazione di un modello di organizzazione e di gestione, redatto eventualmente sulla base di codici di comportamento elaborati dalle associazioni rappresentative degli enti.

Se, per effetto dell’IA, cambia il terreno, nel quale possono prosperare fenomeni illeciti aziendali, allora, deve cambiare anche la strategia di prevenzione: le imprese devono riprendere in mano il modello organizzativo “231” e cioè il principale documento previsto dal decreto legislativo 231/2001, necessario alle imprese per gestire, fronteggiare e prevenire la responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati da parte degli amministratori, del management e del personale.

Tale incombenza è necessaria da subito in relazione al possibile uso di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per la commissione di reati “presupposto” già previsti dal d.lgs. 231/2001 (articoli 24 e seguenti).

Commissione di illeciti tramite l’impiego di intelligenza artificiale

A tale riguardo si badi, innanzi tutto, al fatto che anche a tali reati presupposto si applicherà, una volta diventato legge, l’articolo 26, comma 1, lett. a) del ddl sull’IA, il quale detta una nuova circostanza aggravante comune e cioè l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

Sempre a proposito della necessità di adeguare i modelli organizzativi, in secondo luogo, si consideri che il ddl sull’IA interviene su alcuni reati già previsti dal catalogo dei reati “presupposto” rintracciabile agli articoli 24 e seguenti del d.lgs. 231/2001.

Nel d.lgs. 231/2001, infatti, all’articolo 25 ter, comma 1, lett. r) è compreso tra i reati “presupposto” il delitto di aggiotaggio, punito dall’articolo 2637 del codice civile, al quale l’articolo 26, comma 2, del ddl sull’IA aggiunge un periodo per fissare la pena della reclusione da due a sette anni se il fatto (di aggiotaggio) è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Sempre nel d.lgs. 231/2001, l’articolo 25-sexies annovera tra i reati “presupposto” il delitto di manipolazione del mercato previsto dall’articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: al citato comma 1 dell’articolo 185 citato, l’articolo 26, comma 4, del ddl sull’IA aggiunge un periodo per prevedere la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Pertanto, la nuova aggravante comune e le integrazioni speciali a proposito di alcuni reati “presupposto” impongono alle imprese di erigere rinnovate barriere aziendali preventive della commissione dei reati.

Nuovi reati presupposto

La medesima incombenza consistente nella revisione dei moduli organizzativi sarà altrettanto doverosa se, come prevedibile, il catalogo dei reati presupposto sarà incrementato con nuove fattispecie, inserite dalla legislazione speciale sull’Intelligenza artificiale.

Concentrandoci su questo secondo aspetto, occorre analizzare l’articolo 24 del ddl sull’intelligenza artificiale, che incarica il Governo di armonizzare l’ordinamento italiano al Regolamento Ue sull’IA n. 2024/1689.

Al riguardo ci sono tre criteri e principi che impatteranno il sistema della responsabilità d’impresa.

L’articolo 24 citato, al comma 5, lett. b), assegna al Governo il compito di introdurre autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato. Questo passaggio preannuncia l’introduzione di nuovi reati, le cui condotte sono incentrate sulla illiceità dei sistemi di Intelligenza artificiale, sia nella fase della fornitura sia nella fase dell’utilizzo.

Peraltro, se non tutti, alcune delle nuove fattispecie di reato andranno a rimpolpare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle imprese (articoli 24 e seguenti del d.lgs. 231/2001) o, per lo meno, questa è una possibilità ammessa dalla delega: si consideri, al riguardo, la lettera f) dell’articolo 24, comma 4, del ddl in esame. Quest’ultimo criterio direttivo, quale argomento trasversale e di chiusura, consente la modifica della normativa sia sostanziale sia processuale, connessa all’ingresso di nuovi reati. Che nei corpi normativi da adattare sia compresa anche la disciplina, sostanziale e processuale, relativa alla responsabilità amministrativa delle imprese lo si deduce da un altro principio e criterio direttivo della delega.

La lett. c) del comma 4 dell’articolo 24 del ddl sull’intelligenza artificiale chiede, infatti, al legislatore delegato di precisare, tenendo conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente, non solo i criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche, ma anche (ed è quello che interessa in questa sede) i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale.

È evidente che, in tanto vanno definiti i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti connessi all’IA in quanto venga modificata, integrata o emendata la disciplina tale responsabilità.

Il problema della imputazione, tra l’altro, sarà cruciale anche ai fini della responsabilità civile per danni.

La questione di enorme importanza è chi risponde per i danni causati da una “cosa senziente”, che giuridicamente, allo stato delle conoscenze e della legislazione, sarà intelligente, ma non è “compos sui” e, quindi, non è imputabile.

Se un sistema “analizza fatti” e/o “prende decisioni” in maniera autonoma, bisogna determinare se e quando tutto ciò sia riconducibile a un essere umano.

Sistema di risarcimento dei danni

Inoltre, occorre individuare un sistema di risarcimento dei danni subiti da un essere umano in conseguenza di un’azione del robot, quando questa non sia imputabile a un altro essere umano.

La stessa lettera c) della delega, non a caso, esplicita che occorre tenere conto del “livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente” e ciò evidentemente in un duplice senso:

1) graduare la responsabilità in base al grado di controllo;

2) delineare un sistema alternativo (alla condanna degli umani) con effetti riparatori, ripristinatori e risarcitori nel caso di non imputabilità dell’illecito commesso materialmente dal sistema/modello di IA.

Conclusioni

Comunque si risolvano queste questioni, rimane il fatto che l’immediata conseguenza della manovra di revisione della responsabilità, a fronte dell’avvento dell’IA, è la modificazione del panorama normativo da considerare nella stesura e nell’aggiornamento dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative delle imprese (articolo 6, comma 3, d.lgs. 231/2001), nei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati (articolo 6, comma 1, e 7, comma 2, d.lgs. 31/2001).

A ciò si deve accompagnare un rinnovato piano formativo che abbia per oggetto non solo le istruzioni sull’utilizzo di strumento di elevatissima automatizzazione e le ricadute sui processi produttivi aziendali, ma anche sulle implicazioni sotto il profilo della responsabilità penale e amministrativa.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/04/29/ddl-ia-entra-modello-organizzativo-231-2001

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