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Archivio newsDecreto Bollette: novità e conferme della legge di conversione
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Bollette (D.L. n. 19/2025) diventano definitive le numerose novità arrivate durante il passaggio parlamentare: dalla clausola di salvaguardia per i fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse entro giugno 2025 ai ritocchi alla disciplina del bonus elettrodomestici, dall’estensione della qualifica di socio o membro delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica allo stanziamenti di nuove risorse per sostenere, nella gestione dei costi dell’energia, gli impianti natatori e le piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive.
Il decreto Bollette (D.L. n. 19/2025) completa il suo iter: la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 è approdata infatti nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025.
A seguito della pubblicazione entrano in vigore le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare.
Quali sono le nuove disposizioni
Clausola di salvaguardia per le auto aziendali concesse entro giugno 2025
Tra le principali novità che entrano in vigore, la clausola di salvaguardia per i fringe benefit relativi alle auto aziendali ordinate nel 2024 e concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025.
In particolare, con la disposizione viene previsto per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, in base al quale il valore del fringe benefit è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente) le seguenti percentuali:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 50% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
- 60% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
Ne consegue che per le auto i veicoli di nuova immatricolazione ordinati e assegnati dal 1° gennaio 2025 ovvero ordinati nel 2024 ma concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, è applicabile il nuovo regime, la disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, base al quale il valore del fringe benefit è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente) le seguenti percentuali:
- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in;
- 50% per i veicoli diversi dai precedenti.
Cosa cambia per il bonus elettrodomestici
Con la legge di conversione diventano definitive le disposizioni relative alla disciplina del bonus elettrodomestici, il contributo previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 107-111, legge n. 207/2014) per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa (i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del bonus dovranno essere definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
A seguito delle modifiche introdotte dal comma 3-bis dell’articolo 1, il contributo:
- è riconosciuto sotto forma di sconto in fattura;
- spetta per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, da individuare con decreto ministeriale, prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quello nuovo.
Ulteriori novità
Tra le altre novità intervenute in sede di conversione che entrano in vigore:
- le modifiche alla disciplina delle comunità energetiche rinnovabili (articolo 1-bis). In particolare, le nuove disposizioni estendono la qualifica di socio o membro delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica e specificano che le PMI possono anche essere partecipate da enti territoriali;
- l’impignorabilità degli immobili di proprietà dei soggetti vulnerabili nel caso in cui: il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro, la casa sia l’unico immobile di proprietà del debitore, la casa sia l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un’abitazione di lusso o di immobili di categoria catastale A/8 e A/9 (articolo 2, comma 2-bis). In questi casi, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 codice civile;
- la modifica della definizione di unità di produzione nel sistema semplice di produzione e consumo di energia elettrica (articolo 3-bis). In particolare, con la disposizione viene specificato che, qualora la qualifica di produttore sia rivestita da persone giuridiche diverse, esse possono non appartenere allo stesso gruppo societario;
- la modifica del meccanismo per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsto dall’articolo 16-bis del D.L. n. 17/2022 (articolo 3-ter);
- l’incremento di 10 milioni di euro, per l’anno 2025, delle risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” per l’erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.lgs. n. 39/2021.
Quali sono le disposizioni confermate
Tra le varie disposizioni confermate con la conversione in legge del decreto si segnalano:
- il bonus bollette (articolo 1, commi 1, 2 e 3). Il contributo è pari a 200 euro ed è riconosciuto per il 2025 sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un Isee fino a 25.000 euro. Con le deliberazioni 132/2025/R/eel e 144/2025/R/eel, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha disciplinato le modalità applicative funzionali al riconoscimento del contributo straordinario, rispettivamente, per i clienti finali domestici che risultino essere già beneficiari del bonus sociale elettrico e per i clienti finali che, pur non avendo diritto al bonus sociale elettrico ai sensi della regolazione vigente, presentano un valore dell’indicatore ISEE superiore a 9.530 euro fino a 25.000 euro compresi con meno di 4 figli a carico e, superiore a 20.000 euro fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico;
- le misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese (articolo 3, commi 1, 2 e 3). Con la disposizione vengono destinati, per il 2025, 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale;
- l’azzeramento per sei mesi della parte della componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (componente ASOS) applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (articolo 3, comma 4). La disposizione è stata attuata dall’ARERA con la delibera 131/2025/R/com di aggiornamento degli oneri di sistema.
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Legge 24/04/2025, n. 6. (G.U. 29/04/2025, n. 98)
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