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Bonus giovani: definite le regole per la fruizione dell’esonero contributivo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto n. 66/2025, pubblicato il 9 maggio nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale, ha definito i requisiti, i criteri e i limiti per la fruizione del bonus giovani, introdotto dal decreto Coesione. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro per le assunzioni di under 35 operate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Permangono, tuttavia, alcuni dubbi e criticità operative. Quali sono?

Con il decreto n. 66 del 9 maggio 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le regole per la fruizione del Bonus giovani, l’agevolazione contributiva introdotta dall’art. 22 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (decreto Coesione) in favore di chi assume giovani di età inferiore a 35 anni, con inquadramento a livello non dirigenziale e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il beneficio si applica anche alla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Misura dell’esonero contributivo

Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Ai datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede nelle regioni:

- Abruzzo

- Molise

- Campania

- Basilicata

- Sicilia

- Puglia

- Calabria

- Sardegna.

l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

N.B. L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.

Requisiti del lavoratore da assumere

L‘esonero spetta per l’assunzione dei soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo (portabilità dell’esonero).

N.B. Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Cumulabilità e compatibilità

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (maxi deduzione del costo del lavoro).

Condizioni di fruizione dell’esonero

Per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono soddisfare una serie di requisiti generali:

- rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro. L’assunzione deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;

- possedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

- rispetto delle normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.

Inoltre, l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza per la riassunzione di lavoratori licenziati.

Revoca del beneficio

La disciplina dettata dal decreto Coesione prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Domanda di fruizione del beneficio

La domanda da inoltrare all’INPS per via telematica deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

L’istanza deve essere presentata prima dell’assunzione: verificata la disponibilità delle risorse l’INPS assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione incentivata.

Criticità

Proprio questa appare essere una delle maggiori criticità presenti nella disposizione attuativa: alcune delle assunzioni agevolabili sulla base dei criteri definiti dalla legge sono state già effettuate nei mesi scorsi, sia prima che dopo l’autorizzazione da parte dell’UE. In tutte queste fattispecie, dunque, l’istanza da presentare all’INPS non potrebbe in alcun caso precedere l’instaurazione del rapporto di lavoro incentivato.

N.B. Al riguardo il decreto, all’art. 4 comma 4 specifica che le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni o trasformazioni effettuate su tutto il territorio nazionale, sono trasmesse all’INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.

Occorrerà dunque attendere, per avere piena contezza della possibilità di fruire dell’esonero per le assunzioni già effettuate nelle ZES, le indicazioni di prassi che arriveranno dall’INPS.

Riepilogo delle condizioni del Bonus giovani

Tetto massimo500 euro mensili; 650 euro mensili nelle ZES
CumulabilitàNo
CompatibilitàSolo maxi deduzione
RevocaIn caso di licenziamento entro 6 mesi anche di lavoratore con la stessa qualifica
Decorrenza assunzioneDopo domanda all’INPS; da specificare per le assunzioni ad oggi già effettuate
Durata agevolazione24 mesi

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto n. 66/2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/10/bonus-giovani-definite-regole-fruizione-esonero-contributivo

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