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Archivio newsBonus giovani: domande all'INPS dal 16 maggio
Nella circolare n. 90 del 2025 l’INPS fornisce le istruzioni utili alla fruizione dello sgravio giovani introdotto dal decreto Coesione, per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 35 anni che non hanno mai lavorato prima con contratto a tempo indeterminato. Dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro potranno presentare domanda di autorizzazione alla fruizione all’INPS. Come funziona il procedimento per chi ha già assunto a partire da settembre 2024?
Entra in piena operatività il bonus previsto dal decreto legge n. 60/24 in favore dei datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono, o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L'INPS ha pubblicato la circolare n. 91 del 12 maggio 2025 in cui chiarisce i requisiti di spettanza, sia per il bonus base che per il bonus ZES, e fornisce i codici da esporre in denuncia contributiva per ciascuna mensilità e per il recupero degli arretrati.
N.B. Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.
Esonero a doppio binario
Il Bonus giovani per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 ed è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti descritti al precedente paragrafo 1.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In caso di unità produttiva situate nelle ZES sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione della Commissione europea, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Il datore di lavoro può scegliere, seppure l’assunzione abbia sede in una delle regioni ZES, di applicare lo sgravio standard, alle relative condizioni, in luogo del bonus ZES.
Esposizione in Uniemens
A) Bonus giovani standard: i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib”:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “EG35”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
B) bonus ZES: i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “ES35”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Esposizione in ListaPosPA
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, occorre compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, come di seguito indicato:
- “AnnoRif” con l’anno di riferimento dello sgravio;
- “MeseRif” con il mese di riferimento dello sgravio;
- “CodiceRecupero” con il valore “67” (68 per gli arretrati);
- “Importo” del contributo oggetto dello sgravio.
Esposizione in PosAgri
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero devono valorizzare gli elementi di seguito specificati:
A) per il bonus standard occorre indicare:
- in “Tipo Retribuzione” – “CodiceRetribuzione” il codice “Y”;
- in “AgevolazioneAgr” - “CodAgio” il codice Agevolazione “U5” (U6 per il recupero degli arretrati).
B) Nelle ZES occorre indicare:
- in “Tipo Retribuzione” - “CodiceRetribuzione” il codice “Y”;
- in “AgevolazioneAgr” – “CodAgio” il codice Agevolazione “U7”..
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INPS, circolare 12/05/2025, n. 90
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/13/bonus-giovani-domande-inps-16-maggio