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Pedaggi autostradali: al via la presentazione delle domande di riduzione per i transiti nell’anno 2024

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025 la delibera 16 aprile 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2024. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda e fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito: fase 1 dalle ore 9,00 del 3giugno 2025 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2025; fase 2 dalle ore 9,00 del 23 giugno 2025 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2025.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025 la delibera 16 aprile 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2024.

Il decreto stabilisce che le imprese, le cooperative, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per i costi per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica euro V, euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

La riduzione è commisurata al valore dei costi indicati nelle fatture ricevute o da ricevere da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi relative ai soli pedaggi autostradali di competenza dell'anno 2024. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale dei costi per pedaggi autostradali di competenza dell'anno 2024 e relativi ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00).

In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore dei costi fatturati o da fatturare di competenza dell'anno 2024.

Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2023 ovvero nel corso dell’anno 2024:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, Titolo X, Capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa inottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21 giugno 1999, ovvero aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa inottemperanza del regolamento CE 1072/2009;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio, risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32della legge 6 giugno 1974, n. 298;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, Svizzera, Regno unito, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2024, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione.

Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «Pedaggi» presente sul portale dell’albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all’indirizzo internethttps://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzohttps://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti.

Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda.

È possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito la fase 1 - prenotazione della domanda.

La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell’imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell’albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 3giugno 2025 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2025;

b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 23 giugno 2025 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2025.

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delibera 16/04/2025 (Gazzetta Ufficiale 12/05/2025 n. 108)

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/13/pedaggi-autostradali-via-presentazione-domande-riduzione-transiti-2024

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