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Archivio newsCCNL gas-acqua: le novità del rinnovo
Per i dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua, Utilitalia, Proxigas, Anfida e Assogas con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto in data 8 maggio 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'intesa include aggiornamenti su una tantum, minimi tabellari, produttività, reperibilità, orario di lavoro, straordinario, sicurezza sul lavoro, malattia, permessi per donne vittime di violenza, assistenza e previdenza integrativa. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027; le Parti scioglieranno la riserva entro giugno 2025.
Utilitalia, Proxigas, Anfida e Assogas con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto in data 8 maggio 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.
Ambito di applicazione
L'accordo riguarda i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2025 spetta un importo forfettario una tantum per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2025. L'erogazione è prevista con la retribuzione del mese di luglio 2025, in misura proporzionale al servizio prestato nel periodo considerato. Sono equiparate a servizio le assenze con diritto alla retribuzione anche parziale a carico dei datori di lavoro. In caso di passaggio di livello o prestazioni part-time, l'importo sarà riproporzionato. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza luglio 2025, luglio 2026, luglio 2027 e ottobre 2027, sono aggiornati gli importi dei minimi tabellari integrati.
Ammontare retributivo annuale di produttività (Arap)
Viene prevista la corresponsione di una quota salariale denominata ammontare retributivo annuale di produttività, in presenza di incrementi di redditività, efficienza e qualità misurati secondo i criteri individuati dalle Parti nelle Linee guida definite con accordo 5 maggio 2023. Le quote saranno erogate annualmente, nell’anno successivo a quello di competenza, come una tantum, con le modalità stabilite dalla contrattazione aziendale.
Indennità di reperibilità
Dal 1° gennaio 2026 sono aggiornati i compensi per reperibilità.
Orario di lavoro
Dal 1° gennaio 2026 la durata dell'orario contrattuale è ridotta a 38 ore medie settimanali. Nelle aziende in cui si voglia mantenere un orario di lavoro superiore a 38 e fino a 39 ore verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti diretti o indiretti, oppure corrispondenti ore annue di riduzione di orario. L’accordo conferma l’applicabilità della disciplina precedente nonché quella prevista per i lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL 1° marzo 2002, fino al 31 dicembre 2025.
Lavoro straordinario
Dal 1° ottobre 2025, il lavoratore che effettua lavoro straordinario notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino, ha diritto, a titolo di permesso retribuito per riposo fisiologico, a posticipare l'inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della relativa maggiorazione. Tale disposizione non è cumulabile con eventuali previsioni di miglior favore previste a livello aziendale; a tal fine gli accordi aziendali saranno sottoposti a verifica entro dicembre 2025.
Ambiente di lavoro e sicurezza
Dal 1° gennaio 2026 le ore annue di permesso retribuito per i rappresentanti per la sicurezza sono così stabilite: 24 ore per unità produttive fino a 5 dipendenti; 48 ore per unità produttive da 6 a 15 dipendenti; 72 ore per unità produttive con più di 15 dipendenti.
Malattia
La disciplina fissata nell'intesa si applica a decorrere dall’8 maggio 2025; per i lavoratori in forza a tale data resta applicabile la disciplina previgente (esclusi i casi di disabilità e malattie di particolare gravità) per le malattie già in essere, fino al 7 maggio 2025.
Dopo tale data si applicherà la nuova disciplina anche ai periodi di malattia intervenuti in precedenza.
In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi continuativi (15 mesi per i disabili); in caso di assenze dovute a malattie di particolare gravità, il periodo di conservazione del posto è esteso fino a 18 mesi.
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente.
Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza (20 mesi per i disabili) entro l'arco massimo di 36 mesi consecutivi; nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, SLA, trapianto di organi vitali, uremia cronica o comunque gravi malattie che richiedano terapie invasive salvavita il periodo di conservazione del posto è esteso fino a 24 mesi nell'arco massimo di 36 mesi consecutivi. Nel computo dei predetti limiti non si tiene conto dei periodi di degenza ospedaliera.
Permessi per donne vittime di violenza
Alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere sarà riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di 12 mesi, nonché a fruire di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita entro il limite temporale massimo di 36 mesi.
Assistenza integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 viene elevato l’importo aggiuntivo che le aziende versano al Fondo Fasie pro capite in misura fissa. Dal 1° gennaio 2026 è inoltre incrementato l’importo destinato alla polizza premorienza e invalidità.
Previdenza integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 le aziende versano al Fondo, ad incremento della contribuzione a loro carico, un importo aggiuntivo per ciascun iscritto.
Decorrenza del contratto
L'accordo decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. Le Parti scioglieranno la riserva entro giugno 2025.
Approfondisci su CCNL gas-acqua: ambito di applicazione; una tantum; minimi tabellari; ammontare retributivo annuale di produttività (arap); indennità di reperibilità; orario di lavoro; lavoro straordinario; ambiente di lavoro e sicurezza; malattia; permessi per donne vittime di violenza; assistenza integrativa; previdenza integrativa; decorrenza del contratto
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/13/ccnl-gas-acqua