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Archivio newsAccordi di ristrutturazione dei debiti: il focus del notariato sull’istituto
Il Consiglio Nazionale del Notariato pubblicato lo Studio n. 71-2024/PC dove viene affrontato il tema degli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo il d.lgs. n. 136/2024, terzo correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il documento presenta una utile panoramica sull’istituto finalizzato alla regolazione della crisi d’impresa soffermandosi su alcuni degli aspetti di maggiore interesse per gli operatori del settore. Quali?
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha recentemente reso pubblico lo Studio n. 71-2024/PC dove viene affrontato, il tema degli accordi di ristrutturazione dei debiti passando in rassegna la sua evoluzione fino alle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, terzo correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Questo documento, partendo dall’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare ed arrivando alle disposizioni vigenti, presenta una utile panoramica sull’istituto finalizzato alla regolazione della crisi d’impresa soffermandosi su alcuni degli aspetti di maggiore interesse per gli operatori del settore.
Quali sono la funzione ed il contenuto degli accordi
Nella parte iniziale del documento, il notariato affronta le caratteristiche degli accordi, presentando le diverse tipologie previste dal Codice della Crisi e dell’insolvenza dell’impresa, entrando nel dettaglio della loro funzione, del contenuto minimo o suggerito per la loro costruzione e la presentazione ai creditori.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 57, 1° comma CCII gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.
In riferimento al requisito soggettivo, viene evidenziato il contenuto dell’art. 2082 c.c. rilevando l’esclusione l’utilizzo degli accordi da parte dei consumatori o dai debitori non imprenditori che possono avvalersi di specifici strumenti, quali le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il notariato evidenzia che la nozione di “ristrutturazione dei debiti” non coincide con quella di “risanamento dell’impresa” e che gli accordi possono essere conclusi sia allo scopo di ricondurre l’azienda in bonis (accordi in continuità aziendale) sia per finalità prettamente o parzialmente liquidatorie. |
Precisando la necessità che il piano abbia data certa, viene fornito un elenco analitico degli elementi che devono essere contenuti nell’accordo.
Quali sono la forma e la pubblicità degli accordi
Sui requisiti formali dell’atto-accordo il Notariato riferisce che, benché nessuna disposizione imponga una specifica forma ad substantiam, si è soliti ritenere che la forma scritta sia necessaria perché, ai sensi dell’art. 40, 4° comma CCII, l’accordo, contestualmente al deposito della domanda di accesso al giudizio di omologazione, è pubblicato nel registro delle imprese, acquistando efficacia dal giorno della pubblicazione.
Sull’esigenza dell’autentica notarile nella sottoscrizione dell’accordo, il Notariato riferisce che, apparentemente, il problema potrebbe sembrare di modesto rilievo pratico, considerato che, frequentemente, i destinatari degli accordi sono creditori fortemente strutturati e già inclini a formalizzazioni pattizie che si avvalgono dell’intervento del notaio. La questione acquista maggiore rilevanza, invece, in presenza di una platea più estesa dei soggetti interessati dall’accordo (con il coinvolgimento di un numero elevato di creditori di diverso tipo, nazionali e internazionali, di medie o grandi dimensioni) con i conseguenti disagi nel convogliare i creditori davanti al pubblico ufficiale per l’autentica delle sottoscrizioni, specie se il tempo a disposizione è limitato.
Mentre in vigenza dell’art. 182-bis L.F. esisteva un orientamento che riteneva necessaria l’autenticazione, per lo più facendo leva sull’esigenza di attestare la genuinità e la provenienza delle sottoscrizioni, sì da assicurare l’effettivo raggiungimento delle percentuali prescritte ex lege per l’omologa dell’accordo, si evidenzia l’esistenza di un diverso dottrinale che ritiene, invece, da escludere la necessità dell’intervento notarile riportandone le relative motivazioni.
Viene, poi, riferito dell’esistenza di sentenze della giurisprudenza di merito dove si rilevano pronunce di segno diametralmente opposto. La giurisprudenza più recente, in assenza di riferimenti normativi specifici, ai fini dell’omologabilità degli accordi di ristrutturazione, sembra orientata nel senso di non ritenere indispensabile l’autenticazione delle sottoscrizioni.
Su questo argomento il notariato, tuttavia, ritiene che l’autentica delle sottoscrizioni rappresenta un elemento necessario ai fini dell’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese, sul presupposto che la pubblicazione sia da ricondurre alla forma dell’iscrizione nel registro delle imprese, in quanto la legge ricollega a tale pubblicazione una serie di effetti legali non conseguibili mediante il mero deposito. |
Come gestire i crediti tributari e contributivi
La gestione dei crediti fiscali e previdenziali ha spesso una rilevante importanza nella gestione degli accordi di ristrutturazione per la relativa significativa parte dell’indebitamento e per le difficoltà esistenti nelle trattative con gli enti di competenza.
Nella sezione riservata agli accordi di ristrutturazione, il Codice della crisi e dell’insolvenza all’art. 63 tratta della “Transazione su crediti tributari e contributivi” che è stato completamente riscritto dal correttivo-ter di settembre 2024.
Si prevede che, nel corso delle trattative precedenti alla stipula degli accordi, l’imprenditore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, di tributi, contributi e premi, oltre ai relativi accessori, amministrati da agenzie fiscali ed enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.
In questi casi, l’attestazione del professionista indipendente ha un rilievo particolarmente significativo, perché deve avere per oggetto, anche, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio ovvero la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità aziendale (in precedenza l’attestazione si doveva esprimere, più semplicemente, sulla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale).
La proposta transattiva va depositata presso gli uffici competenti indicati dall’art. 88, 5° comma CCII e l’eventuale adesione alla proposta è espressa dall’ente, di regola, entro novanta giorni dal deposito, mediante la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del suo rappresentante. L’adesione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
Nell’art. 63 il legislatore ha trasfuso la disciplina del cram down per superare l’eventuale e ingiustificata riluttanza dei creditori pubblici ad accettare soluzioni concordate. In particolare, essa consente l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione anche in ipotesi di dissenso dell’amministrazione finanziaria o dell’ente gestore di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, la cui adesione, tenuto conto della relazione del professionista, risulti determinante per il raggiungimento delle percentuali necessarie per la conclusione dell’accordo ordinario (art. 57, 1° comma) o agevolato (art. 60, 1° comma).
Il notariato riferisce anche sulle significative novità contenute nel vigente art. 63CCII sui valori di soddisfacimento da riconoscere a favore degli enti, in presenza di particolari condizioni dell’indebitamento. |
Quali sono gli effetti dell’omologazione, la fase attuativa e le vendite in esecuzione degli accordi
La sentenza di omologa dell’accordo di ristrutturazione è resa pubblica mediante deposito al Registro delle imprese e da tale data produce i propri effetti.
Con l’omologazione si ha cessazione delle misure protettive eventualmente concesse dal Tribunale.
Manca una disciplina organica che regoli la fase attuativa degli accordi di ristrutturazione, non ritenendo, il notariato, l’applicabilità automatica di norme simili a quelle contenute negli artt. 118 e seguenti CCII in relazione al concordato preventivo. |
Il documento pone l’attenzione su varie tematiche tra cui, ad esempio, quelle riguardanti:
- l’art. 52, 1° comma, sull’inibitoria dell’esecuzione del piano economico-finanziario in caso di reclamo avverso l’omologazione degli accordi;
- l’art. 58, 2° comma, in presenza di necessarie modifiche sostanziali del piano da parte dell’imprenditore apportate dopo la sua omologazione;
- l’art. 63, ultimo comma: la risoluzione della transazione con agenzie fiscali ed enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, in assenza della mancata esecuzione integrale, entro sessanta giorni dalle scadenze previste;
- gli artt. 101 e 102, espressamente richiamati dall’art. 57, comma 4-bis, sulla “prededucibilità”, in caso di omologa di accordi in continuità aziendale, dei crediti derivanti da finanziamenti contratti in esecuzione degli accordi stessi, in presenza di specifiche condizioni;
- l’art. 166, 3° comma, lett. e), sul mancato assoggettamento ad azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione dell’accordo.
Vendite in esecuzione degli accordi
Trattando delle vendite in esecuzione degli accordi, il documento del notariato evidenzia che gli accordi di ristrutturazione costituiscono un istituto del tutto distinto da altre procedure concorsuali, da cui deriverebbe la difficoltà dell’applicazione estensiva o analogica di regole presenti in altri contesti, ponendosi il dubbio sull’operatività del diritto comune o di quello delle vendite coattive.
Nel silenzio della legge il notariato ritiene che le modalità liquidatorie possano formare oggetto di specifiche pattuizioni nell’ambito degli accordi omologati, in considerazione dell’ampio spazio operativo concesso all’autonomia delle parti. |
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