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Archivio newsLa partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è legge
È stata approvata in via definitiva dal Senato (A.S. n. 1407 del 14 maggio 2025) la nuova legge riguardante la partecipazione dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati delle aziende. Il provvedimento disciplina le modalità operative per il coinvolgimento dei lavoratori, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi europei, con l'obiettivo di favorire la collaborazione efficace tra datori di lavoro e lavoratori, preservare i posti di lavoro e valorizzare l'apporto sul piano economico e sociale.
Nella seduta del 14 maggio 2025, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, che disciplina la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.
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Partecipazione gestionale
La legge prevede la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza nelle imprese con sistema dualistico (articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile) e al consiglio di amministrazione nelle altre società (articolo 2409-octiesdecies del codice civile).
Partecipazione economica e finanziaria
Per l'anno 2025, la distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi è soggetta a un'imposta sostitutiva elevata a 5.000 euro lordi (articolo 1, comma 182, legge 28 dicembre 2015, n. 208). I piani di partecipazione finanziaria possono prevedere l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, con dividendi esenti dalle imposte sui redditi per il 50% fino a 1.500 euro annui (articolo 1, commi da 184-bis a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Partecipazione organizzativa
Le aziende possono istituire commissioni paritetiche per la predisposizione di piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.
Partecipazione consultiva
Le rappresentanze sindacali possono essere consultate preventivamente sulle scelte aziendali, con procedure definite dai contratti collettivi (articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25).
Formazione e consulenza esterna
È prevista una formazione di almeno dieci ore annue per i rappresentanti dei lavoratori nelle commissioni paritetiche e negli organi societari, finanziata attraverso enti bilaterali e fondi paritetici interprofessionali (articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Commissione nazionale permanente
Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti del CNEL, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 17-bis, legge 30 dicembre 1986, n. 936).
Applicabilità alle società cooperative
Le disposizioni della legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 70 milioni per il 2025 e 800.000 euro per il 2026, sono coperti mediante risorse dedicate dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
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Senato della Repubblica, A.S. n. 1407 del 14/05/2025
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