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Lavoro sportivo nelle ASD: quali sono le regole per la gestione

Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo può essere oggetto di contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, quest’ultimo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i specifici requisiti. Qual è la definizione di lavoratore sportivo? Quali sono le regole per la gestione nelle ASD? Se ne parlerà durante la XVI edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Genova dal 29 al 31 maggio 2025.

L’art 2 del D.Lgs. n. 36/2021 definisce l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) quale soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Le ASD possono costituirsi nelle forme previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 ed i contenuti minimi obbligatori dello statuto e dell’atto costitutivo sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021 a cui si rimanda e la cui mancata conformità rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quelli già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Da evidenziare l’obbligo di assenza di fine di lucro, per cui le ASD sono tenute a destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Altra peculiarità per le ASD riguarda la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Tipologie di lavoro sportivo ammesse per le ASD

L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 definisce lavoratore sportivo:

- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;

- ogni altro tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Va ricordato che il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall’ASD nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Per quanto riguarda le altre mansioni necessarie al fine dell’espletamento dell’attività sportiva rispetto a quelle sopra indicate, ad integrazione degli elenchi di mansioni già approvati con decreti del Ministro per lo Sport e i Giovani, rispettivamente, del 26 gennaio 2024 e del 25 giugno 2024, è stato approvato in data 4 marzo 2025, ai sensi dell’art. 25, comma 1-ter del D.Lgs. n. 36/2021, un terzo elenco che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.

Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo può essere oggetto di contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, quest’ultimo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Le prestazioni dei volontari

Le ASD inoltre possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Incombe sulle ASD l’obbligo di comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il RASD, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis pari ad 5.000 uro, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti di imponibilità fiscale previsti dall'art. 36, comma 6 pari ad 15.000 euro.

Infine, va evidenziato che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/16/lavoro-sportivo-asd-regole-gestione

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