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Archivio newsSanzioni tributarie: una riforma a metà?
Chi si attendeva una riforma delle sanzioni tributarie improntata sulla tipologia di violazioni sanzionabili potrebbe essere rimasto deluso in quanto le nuove sanzioni sono solamente un’attenuazione delle misure preesistenti che armonizza, di fatto, l’Italia alle misure previste negli atri Paesi dell’UE. Nello specifico, come si applicano le misure sanzionatorie riformate? Qual è l’importo della riduzione? Quando si applicano? Se ne parlerà durante la XVI edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Genova dal 29 al 31 maggio 2025.
A quasi un anno dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 87/2024 la riforma inizia a produrre i primi effetti per tutte le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
Chi si attendeva una riforma delle sanzioni tributarie improntata sulla tipologia di violazioni sanzionabili è rimasto deluso visto che le nuove sanzioni altro non sono che l’attenuazione delle misure preesistenti armonizzando, di fatto, l’Italia alle misure previste negli atri Paesi europei.
Sicuramente il raccordo tra processo penale e quello tributario è forse una delle misure maggiormente apprezzata in virtù della modernizzazione del sistema delle pene per violazioni che risentono di contenziosi in essere presso le Commissioni Tributarie e presso i Tribunali: si prevede , infatti, che il beneficio della attenuante o anche della non punibilità, in virtù del pagamento delle somme contestate, potrà avvenire entro la fine del dibattimento penale e non più, come previsto per i reati antecedenti alla data del 1 settembre dello scorso anno, entro l’inizio dello stesso.
Anche sul fronte del ravvedimento operoso, strumento utile per ravvedersi su violazioni tributarie prima che gli Uffici Fiscali procedano all’accertamento, risente della riduzione delle sanzioni con la possibilità, ed è questa la novità, di applicazione del cumulo giuridico laddove previsto.
Vediamo ora di comprendere, in sintesi, quali le misure che necessitano di maggiore attenzione.
Applicazione delle nuove sanzioni
Sul fronte del ravvedimento operoso diciamo subito che in materia di dichiarativi le nuove norme operano sui modelli Redditi, IRAP e 770/2024 (annualità 2023) mentre per ravvedere in materia di IVA 2024 dovranno essere applicate le vecchie sanzioni.
E così l’applicazione delle misure sanzionatore riformate prevedono la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo per i ravvedimenti nei 30 giorni da quando la violazione è stata commessa o nel caso di dichiarazione omessa, ma solo se la presentazione della stessa avviene entro 90 gg. dal relativo termine di scadenza per poi variare di entità per adempimenti riparativi con scadenze superiori. Violazioni, chiaramente, riferibili a tutte le tipologie di violazioni (a titolo di esempio fatturazione, dichiarazioni, versamenti), a tutti i tributi ed a qualsiasi ente impositore.
In materia di tributi ravvedibili di competenza dell’Agenzia delle Entrate, per i quali come sappiamo l’Istituto del ravvedimento è sempre permesso in caso di controllo fiscale (invito a comparire, questionario etc) con eccezione della notifica dell’atto impositivo (avviso di accertamento o atto di recupero dell’imposta) le misure riduttive delle sanzioni arrivano fino a 1/6 del minimo laddove si aderisca al contraddittorio preventivo. Non sarà, invece, possibile effettuare ravvedimento a sanzioni agevolate nel caso in cui il contribuente scelga di aderire all’adesione o al processo verbale di constatazione.
Come dicevamo al ravvedimento è applicabile il cumulo giuridico, nel caso di violazioni diverse, evitando quindi la somma delle singole sanzioni ed applicando la sanzione prevista per la violazione più grave maggiorata da un quarto al doppio del relativo ammontare. Misura, questa, non applicabile per le violazioni sugli omessi, insufficienti e tardivi versamenti così come per indebite compensazioni.
Anche in tema di dichiarazioni fiscali le relative sanzioni applicabili sono state ridotte con la sanzione per omessa dichiarazione che si ferma alla misura del 120%, con un minimo di 250 euro, delle imposte dovute mentre in precedenza poteva arrivare anche alla soglia percentuale del 240%. Misura che si riduce al 75% con adempimento prima di un qualsiasi controllo fiscale, quindi anche di un semplice questionario.
Nulla cambia, invece, in merito alle sanzioni derivanti per la dichiarazione contenente violazioni sul principio di cassa o sul periodo di competenza delle componenti reddituali: la sanzione applicabile, in questo caso, è quella ridotta a 1/3 delle imposte dovute con la possibilità del pagamento della sanzione in misura fissa di 250 euro qualora l’inadempimento non abbia provocato un danno per l’erario.
Anche in materia di IVA le sanzioni applicabili registrano una riduzione per le violazioni inerenti le fatturazioni e la trasmissione telematica dei corrispettivi sempre a decorrere dalle omesse fatturazioni dal 1° settembre 2024.
L’omissione sconta la sanzione del 70%, con un minimo ridotto a 300 euro (rispetto alle precedenti 500 euro), con possibilità chiaramente di ravvedimento come sopra evidenziato e con la sanzione minima qualora tali omissioni non abbiano inciso sulla liquidazione periodica.
In tema di errata trasmissione dei corrispettivi telematici, dove spesso il mancato allineamento ed invio tra i registratori di cassa ed il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate genera problemi, le sanzioni passano dal 90 al 70% delle imposte dovute con un minimo sanzionatorio, per ciascuna operazione che arriva a 300 euro. La sanzione rimane fissa a 100 euro, qualora non abbia inciso sulla liquidazione dell’Iva con limite massimo a mille euro per trimestre.
Rimane, comunque la sanzione accessoria della chiusura dell’attività commerciale (da 3 a 30 gg) qualora nel quinquennio siano state contestate quattro distinte violazioni circa la memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi. Una misura, questa, che poteva contenere una semplificazione maggiore considerato che nella maggior parte dei casi le omissioni avvengono ad insaputa del titolare dell’attività, che seppure registrando correttamente i corrispettivi non si accorge della mancata trasmissione, generalmente in modo automatico dai software dei registratori di cassa, pur senza alcun profilo di evasione o elusione dell’imposta dovuta.
Queste solo alcune delle nuove misure sanzionatorie contenute nel testo di riforma che, lo ripetiamo, non agisce sui profili delle irregolarità ma mira esclusivamente ad attenuarne le percentuali e gli importi da versare per le sanatorie.
Sicuramente un maggiore approfondimento su irregolarità che, di fatto, sono marginali al rispetto della normativa tributaria, avrebbero potuto trovare un profilo di depenalizzazione. Ma l’intero percorso che porta alla Riforma del Fisco e ancora in atto e probabilmente, una volta attenuate le misure economiche di regolarizzazione, si potrà revisionare la portata di alcune misure sanzionatorie che, vista l’evoluzione telematica in atto ed il progresso dell’intelligenza artificiale anche in ambito tributario, potrebbero divenire lievi irregolarità.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/21/sanzioni-tributarie-riforma-meta