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Archivio newsArbitro Assicurativo: le disposizioni tecniche per la presentazione del ricorso
Pubblicato il provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025 dell’IVASS recante le disposizioni tecniche e attuative di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, concernenti l'Arbitro Assicurativo. Sul sito dell’Arbitro Assicurativo è messo a disposizione un portale per la presentazione del ricorso secondo una procedura guidata. È comunque disponibile una guida utente, che illustra le fasi principali della procedura. La clientela può presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo nei confronti delle imprese di assicurazione e/o degli intermediari.
L’IVASS ha pubblicato il provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025 recante le disposizioni tecniche e attuative di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, concernenti l'Arbitro Assicurativo.
Il provvedimento stabilisce innanzi tutto che le imprese di cui all’elenco II in appendice all’albo delle imprese e gli intermediari di cui all’elenco annesso al RUI, operanti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana, che non intendono aderire all’Arbitro Assicurativo, ne danno comunicazione all’IVASS all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro il 30 luglio 2025, specificando il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie FIN-NET cui aderiscono e l’indirizzo del relativo sito internet.
Le imprese e gli intermediari che iniziano a operare in Italia in libera prestazione di servizi successivamente alla data di adozione delle presenti disposizioni e non intendono aderire all’Arbitro Assicurativo ne danno comunicazione all’IVASS entro quarantacinque giorni dalla data di avvio della loro operatività con le medesime modalità.
Sul sito dell’Arbitro Assicurativo è messo a disposizione un portale per la presentazione del ricorso secondo una procedura guidata. È comunque disponibile una guida utente, che illustra le fasi principali della procedura.
La clientela può presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo nei confronti delle imprese di assicurazione e/o degli intermediari. In particolare, il ricorso è presentato direttamente nei confronti dei seguenti soggetti:
a) l’impresa, per gli aspetti che la riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), in quanto produttori diretti che operano per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa medesima;
b) gli intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D), ed F) del RUI in quanto intermediari di riferimento, per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E);
c) gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al RUI per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E).
L’impresa o l’intermediario diretti destinatari del ricorso, per garantire il contraddittorio, trasmettono agli intermediari iscritti nelle sezioni C) o E), coinvolti nella controversia o agli intermediari che sono parte di una collaborazione orizzontale nei casi di cui al precedente capoverso, il ricorso e le eventuali memorie di replica corredati da tutta la documentazione di riferimento ed acquisiscono dagli stessi le rispettive difese rispetto alla questione oggetto del ricorso con l’eventuale documentazione allegata.
I documenti così acquisiti vengono trasmessi alla segreteria tecnica dall’impresa o dall’intermediario diretti destinatari del ricorso; gli stessi forniscono comunque prova di essersi attivati nel caso in cui non siano riusciti a contattare i soggetti coinvolti nella controversia o questi non abbiano fornito elementi.
La comunicazione di avvenuta esecuzione della decisione può essere effettuata anche tramite le rispettive associazioni di categoria o altra associazione di riferimento.
La segreteria tecnica acquisisce le comunicazioni di esecuzione della decisione e, ove ne ravvisi l’esigenza, invita le parti a fornire chiarimenti entro trenta giorni.
Copyright © - Riproduzione riservata
IVASS, provvedimento 23/05/2025, n. 106122
Per approfondire questo argomento leggi anche: Arbitro assicurativo: pronte le regole per l’operatività Giuseppe Rocco
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