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Riordino Fondiario: ISMEA modifica i criteri di concessione del rinvio rate a partire dal 1° luglio

il Consiglio di amministrazione di ISMEA ha approvato, per il Riordino Fondiario, la modifica dei criteri di concessione del Rinvio rate che entreranno in vigore il prossimo 1° luglio. Sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento. Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate. Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta. Sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

Lo scorso 21 maggio il Consiglio di amministrazione di ISMEA ha approvato, per il Riordino Fondiario, la modifica dei criteri di concessione del Rinvio rate che entreranno in vigore il prossimo 1° luglio.

In particolare, i nuovi criteri stabiliscono che al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. Eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;

2. Gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;

3. Epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;

4. Usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea e disponibile sul sito istituzionale (www.ismea.it) allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni.

Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:

- le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.

- le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.

Sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.

Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.

Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: [email protected].

Per le aziende il cui aiuto è stato concesso sotto forma di premio di primo insediamento (regime di auto XA 259/2009, SA 40395 e SA 50598 o GT) nessuna richiesta di rinvio rate potrà essere valutata se l’azienda, in caso di termini scaduti, non ha regolarmente provveduto all’avvio o alla realizzazione del piano aziendale previsto nel contratto di vendita con patto di riservato dominio.

Il rinvio delle rate può essere concesso, nel corso dell’intero piano di ammortamento, per un numero massimo di tre eventi, tenendo in considerazione anche precedenti rinvii rate già concessi, ad esclusione di provvedimenti di carattere straordinario adottati dall’Istituto per particolari condizioni legate a stati di emergenza nazionale o provvedimenti di sospensione per usura/estorsione o fitopatie ed epizoozie comportanti un danno sulla redditività/produttività superiore al 30%. In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

Sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

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ISMEA, criteri per il rinvio delle rate fino al 1° luglio

ISMEA, criteri per il rinvio delle rate fino dal 1° luglio

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/28/riordino-fondiario-ismea-modifica-criteri-concessione-rinvio-rate-partire-1-luglio

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