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Trasferta e rimborso delle spese di parcheggio: come individuare il trattamento fiscale

Tra le spese di trasferta di cui il lavoratore ha diritto al rimborso rientrano anche quelle relative al parcheggio dell’autovettura. Spetta al datore di lavoro individuare la corretta tassazione alla luce del sistema di rimborso utilizzato: forfettario e misto o analitico. Nel corso degli anni l’Agenzia delle Entrate, attraverso documenti di prassi, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione fiscale a cui fare riferimento. Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto.

Il lavoratore inviato in trasferta per motivi di lavoro ha diritto al rimborso delle spese di vitto, alloggio viaggio e traporto sostenute in nome e per conto del datore di lavoro. Nelle spese di trasporto vi rientra il rimborso delle spese relative all’utilizzo di aerei, treni, metropolitane, taxy nonché in caso di utilizzo dell’autovettura personale il rimborso km sulla base delle tabelle ACI.

Ma è indubbio che collegato all’uso dell’autovettura, sia aziendale che personale, vi siano anche le spese del parcheggio sostenute dal lavoratore. Con la risposta di interpello n. 5/2025 l’Agenzia delle Entrate ha richiamato e confermato un precedente orientamento del 2019.

Tra le spese di viaggio e trasporto che il lavoratore sostiene in occasione della trasferta è indubbio che tra esse rientri anche il parcheggio dell’autovettura sia che questa sia di proprietà del lavoratore che del datore di lavoro; tale spesa, infatti, non sarebbe stata sostenuta se il lavoratore non fosse andato in trasferta in nome e per conto del datore di lavoro.

Nel corso degli anni, l’Agenzia delle Entrate ha mantenuto una propria interpretazione in merito alla corretta gestione fiscale e previdenziale di tali spese. Fin dal 2019 (istanza di consulenza giuridica n. 5/2019) aveva chiarito che rimborso delle spese di parcheggio ai dipendenti è assoggettabile interamente a tassazione nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto mentre può rientrare invece tra le spese escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 euro per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.

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La conferma con la risposta di interpello n. 5/2025.

La posizione assunta dall’ Agenzia delle Entrate nel 2019 è stata confermata anche nella risposta di interpello n. 5/2025.

La questione nasce da una richiesta di chiarimenti da parte dell’Istante avendo a riferimento 3 situazioni diverse verificabili in occasione di una trasferta del lavoratore.

Caso123
Tipologia autoPrivatoAziendale uso promiscuoAziendale
Proprietà veicoloDipendenteLeasingLeasing
Utilizzo veicoloAttività lavorativa e privataAttività lavorativa e privataEsclusivamente attività aziendale
Quota a carico lavoratoreNoCanone mensileNon prevista
Rimborso spese kmSi per attività lavorativaNon previstoNon previsto
Carta carburanteNoSì, per attività lavorativa e ad uso privatoSi per attività lavorativa

Secondo la formulazione interpretativa dell’Istante:

a) le spese di parcheggio sono supportate da documenti giustificativi che identificano inequivocabilmente il veicolo (di proprietà del dipendente e/o noleggiato dall’azienda) e l’utilizzatore (codice fiscale del dipendente trasfertista). In tal caso dette spese non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;

b) le spese di parcheggio sono supportate da altra documentazione (es. grattino e/o ricevuta/biglietto parchimetro). In tal caso le spese per il parcheggio costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi per la parte eccedente 15,49 euro giornaliere

L’Agenzia parte richiamando il principio di omnicompresività del reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR, ricordando che rientra nel reddito da lavoro dipendente e sono assoggettabili a tassazione:

- le indennità comunque denominate (ad es. per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto) ivi comprese quelle di trasferta (salvo quanto previsto dal comma 5);

- i rimborsi spese (salvo che si tratti di spese anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quale acquisto carta, pile ecc..) alla luce che la ragione dell’imponibilità di detti rimborsi risiede nel riconoscimento al dipendente di un’apposita detrazione (art. 13 del TUIR) attribuita anche in funzione delle spese di produzione del reddito.

L’Agenzia delle Entrate prosegue nell’illustrare che sfugge al principio di ominicomprensività quanto previsto dal 5° co. dell’art. 51 TUIR ovvero le indennità di trasferta erogate al lavoratore per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.

Per tale ipotesi, il TUIR differenzia il trattamento fiscale di dette somme alla condizione che la trasferta sia svolta o meno nell’ambito del territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro e che in caso di attività lavorativa al di fuori del territorio comunale sono previsti sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente

Indennità forfettaria
Non concorrono a formare il reddito
Le indennità forfettarie entro il limite di 46,48 euro al giorno per le trasferte Italia e 77,47 euro al giorno per le trasferte estero
In caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio (alternative) ovvero in caso di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite di esenzione è ridotto di un terzo con la conseguenza che l’indennità giornaliera scende a 30,99 al giorno per l’Italia e 51,65 per l’estero
In caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio (entrambe) ovvero in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente il valore dell’indennità giornaliera esente scenda a 15,49 per l’Italia e 25,82 per l’estero

Nelle tre situazioni sopra indicate, gli importi si devono intendere al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

In alternativa all’indennità forfettaria si riconosce la possibilità del rimborso spese a piè di lista/analitico.

Rimborso spese analitico/piè di lista
Non concorrono a formare il reddito
Il rimborso analitico delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente fino all'importo massimo giornaliero 15,49 euro Italia e 25,82 estero.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

- nel caso di riconoscimento di indennità forfettaria, restano soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta;

- i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando idoneamente documentati.

- ogni altro rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione;

- il sistema analitico o a “piè di lista” prevede l’esenzione da imposizione del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica) oltre all’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei “rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero”.

L’Agenzia ricorda che con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 sono state ricomprese tra le “altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (…)” riconducibili alle franchigie di 15,49/25,82, a titolo di esempio, quelle relative alla “lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. (….) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000. L’eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall’importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente”.

Sulla base delle considerazioni esposte e in base alle disposizioni di legge e dei chiarimenti di prassi forniti il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio nei tre casi sopra considerati, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:

- è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;

- rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.

Esempi di calcolo

Esempio n. 1

Lavoratore inviato in trasferta per 5 giorni con:

- sistema indennità forfettaria giornaliera di 46,48 giornalieri;

- spese di trasporto di 150,00 euro;

- spese di parcheggio di 30,00 euro giornalieri.

DescrizioneValore imponibileValore esente
Indennità forfettaria esente 46,48 x 5232,40
Rimborso spese di trasporto documentate150,00150,00
Spese di parcheggio30 x 5150,00
Totali150,00247,40

Esempio n. 2

Lavoratore inviato in trasferta per 5 giorni con:

- rimborso spese vitto e alloggio a piè di lista di 477 euro;

- spese di trasporto di 150,00 euro;

- spese di parcheggio di 30,00 euro giornalieri.

DescrizioneValore imponibileValore esente
Rimborso spese piè di lista477,00477,00
Rimborso spese di trasporto documentate150,00150,00
Spese di parcheggio30 x 5 (30,00 – 15,49) x 5 = 47,4515,49 x 5 = 77,45
Totali47,45704,45

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/03/trasferta-rimborso-spese-parcheggio-individuare-trattamento-fiscale

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