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Naspi post dimissioni volontarie: chiarimenti sui nuovi requisiti

L’INPS, nella circolare n. 98 del 2025, interviene in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con riferimento ad un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di disoccupazione involontaria.

Nella circolare n. 98 del 5 giugno 2025, l’INPS recepisce la disciplina relativa agli eventi di disoccupazione intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025, con riferimento al nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.

Cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale

Il nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, si applica agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

Restano escluse le dimissioni per giusta causa e le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che consentono l’accesso alla prestazione NASpI.

Requisito contributivo

In presenza di una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, la norma prevede che l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

See nel periodo di osservazione che va dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione, sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisite delle tredici settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Misura e durata della prestazione

La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/2015.

Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 05/06/2025, n. 98

Per approfondire questo argomento leggi anche: NASpI dopo le dimissioni: casi particolari di spettanza Debhorah Di Rosa

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/06/naspi-post-dimissioni-volontarie-chiarimenti-requisiti

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