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Archivio newsBonus donne: regole e condizioni da rispettare per ottenerlo
Per la fruizione del bonus donne, previsto dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), i datori di lavoro devono conoscere le caratteristiche e le condizioni da rispettare, nonché i chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 91 del 2025. Quali sono? Una tabella operativa e riepilogativa può essere di aiuto per procedere correttamente fino alla domanda.
Dal 16 maggio 2025 è operativo il Bonus donne, previsto dall’art 23, del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con la legge n. 95/2024).
L’agevolazione, di natura contributiva, si realizza in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di lavoratrici in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui al decreto interministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una Regione del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
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Tutte le regole per la fruizione
Nella scheda che segue, sono presenti tutte le caratteristiche per fruire dell’esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Bonus donne | Caratteristiche |
Normativa e prassi | - Articolo 23, del D.L. n. 60/2024 (convertito con la Legge n. 95/2024) - Commissione europea, contenuta nella decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025 - Decreto Interministeriale pubblicato il 9 maggio 2025 - INPS, circolare n. 91 del 12 maggio 2025 |
Datore di lavoro | Settore privatoPer la fruizione dell’agevolazione deve rispettare i princìpi generali di fruizione degli incentivi, come previsti dai commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, e dall’art. 31, del D.L.vo n. 150/2015. In particolare, il datore di lavoro dovrà: - essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare); - rispettare le disposizioni di legge in materia di lavoro (assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale); - rispettare le tutele sulle condizioni di lavoro; - rispettare le disposizioni contenute nel CCNL e negli eventuali CCAL. Sono escluse: - “imprese in difficoltà”, come individuati dal punto 18, dell’art. 2, del Regolamento (UE) 651/2014 - soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero |
Lavoratrici | 1) Ovunque residenti: - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; - occupate nelle professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui al Decreto interministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024; 2)Residenti in area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. |
Periodo di vigenza | 1) dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per le lavoratrici, ovunque residenti e: - lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; - lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, di cui al Decreto interministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024; 2) dalla data di immissione della domanda nella piattaforma telematica dell’INPS al 31 dicembre 2025, - lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). |
Tipologia contrattuale | Contratto subordinato a tempo indeterminato, anche part-time e/o a scopo di somministrazione. |
Rapporti di lavoro esclusi | Dall’agevolazione sono escluse le assunzioni: - di personale domestico- con contratto di apprendistato- con contratto intermittente- come prestazione occasionale (art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017) |
Agevolazione | Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. - nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice |
Durata | 24 mesi: - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti; - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES;12 mesi: - prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso nel caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tal modo, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. L’inoltro tardivo della comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l’Impiego (UNILAV/UNISOMM), inerente l’instaurazione del rapporto di lavoro, produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo.compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. |
Incremento occupazionale | L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). Dovranno essere previste 2 verifiche: 1) il numero di lavoratori dipendenti nel mese (equivalente a tempo pieno del mese di riferimento) dovrà essere maggiore rispetto a quello medio dei 12 mesi precedenti (il calcolo riguarda l’impresa unica); 2) la media ULA dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata dovrà essere maggiore rispetto alla media ULA dei 12 mesi precedenti l’assunzione (in quest’ultimo caso si consolida quanto ricevuto); Al fine della verifica dell’incremento occupazionale, dovranno essere esclusi dal calcolo quei decrementi di personale dovuti a: - dimissioni volontarie; - invalidità; - pensionamento per raggiunti limiti d’età; - riduzione volontaria dell’orario di lavoro; - licenziamento per giusta causa. |
Altro | Il datore di lavoro dovrà tenere fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006: - essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare); - rispettare le disposizioni di legge in materia di lavoro (assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale); - rispettare le tutela sulle condizioni di lavoro; - rispettare le disposizioni contenute nel CCNL e negli eventuali CCAL. |
Divieto | Per le sole assunzioni riguardanti le “donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, la fruizione dell’incentivo è subordinata al fatto che il datore di lavoro: - nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva ove è avvenuta l’assunzione agevolata; - non dovrà procedere, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l'esonero o di altro lavoratore/trice impiegato con la stessa qualifica e nella medesima unità operativa o produttiva del primo. |
Domanda | Tramite la sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”, presente nel sito www.inps.it La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: - dati identificativi dell’impresa; - dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza; - tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e l’eventuale percentuale oraria di lavoro, qualora si tratti di un rapporto part-time; - retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; - dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice. Se l’assunzione riguarda una lavoratrice priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residente in una delle Regioni dell’Area ZES, questa deve avvenire dopo la presentazione della domanda di agevolazione. Le assunzioni effettuate prima, non potranno beneficiare dell’incentivo. Negli altri casi l’assunzione è agevolabile qualora avvenuta dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. |
Cumulabilità e compatibilità | L’esonero non è cumulabile con altri esoneri e/o riduzione contributiva a carico del datore di lavoro. L’esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. È compatibile con la super-deduzione, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 216/2023. |
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