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Archivio newsQuattordicesima 2025: come si calcola
Si avvicina il momento dell’erogazione della 14° mensilità, o premio preferiale, da parte di quelle aziende che applicano un contratto collettivo che prevede questa ulteriore forma di retribuzione differita in aggiunta alla 13° mensilità. Quali sono le regole di calcolo? Quale regime fiscale e previdenziale applicare?
Chi - Datori di lavoro.Cosa - Corresponsione 14° mensilità.Quando - Dal 1° luglio 2025. |
La 14° mensilità o premio preferiale è retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria, che viene corrisposta generalmente nei mesi di giugno o luglio, in virtù di quanto stabilito dal C.C.N.L. applicato.
Rispetto alla 13° mensilità, che trova la sua fonte istitutiva nella legge, la 14° mensilità è un istituto di natura esclusivamente contrattuale (nazionale o aziendale) e pertanto non rappresenta un diritto generalizzato per tutti i lavoratori dipendenti.
Il periodo di erogazione è stabilito dal C.C.N.L. ed è lo stesso contratto che fissa il criterio per la sua determinazione: a livello generale, matura in tanti ratei quanti sono i 12 mesi di lavoro relativi all’anno precedente alla sua erogazione e quindi dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
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Ammontare
Anche nella determinazione dell’ammontare della mensilità aggiuntiva valgono le specifiche regole dettate dai Ccnl; la casistica ricorrente è quella secondo cui la 14° è pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, che comprende oltre agli elementi tabellari anche eventuali scatti anzianità, superminimi ed altri elementi corrisposti ordinariamente: pertanto per ogni mese lavorato il dipendente matura 1/12 della retribuzione di fatto.
Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore subisca delle variazioni nel tempo (per esempio in connessione a un aumento contrattuale) e queste intervengano durante il periodo di maturazione della 14° occorre determinare la base retributiva da utilizzare ai fini dell’erogazione della mensilità aggiuntiva. Nella maggior parte dei casi i contratti collettivi che scelgono la retribuzione di fatto vigente al 30 giugno dell’anno di corresponsione.
Pertanto, eventuali cambi di livello, maturazione di scatti di anzianità, riconoscimento di superminimi intervenuti durante il periodo di maturazione, anche nel caso intervengano nel mese di giugno, incidono sull’ammontare da riconoscere al dipendente per tutto il periodo maturato.
Esempio. Ccnl commercio - art. 221 quattordicesima mensilitàAl personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolodell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente capo riguardanti la tredicesima mensilità. |
Periodi di assenza
Durante il periodo di maturazione possono verificarsi periodi di assenza del lavoratore che devono essere considerati utili o non utili ai fini del calcolo della mensilità a seconda di quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva stessa.
In linea di principio, i periodi di assenza durante i quali maturano i ratei sono tra gli altri:
- malattia (nei limiti del periodo contrattualmente previsto in cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione);
- congedo di maternità e paternità (comprensivi dei periodi di astensione anticipata e posticipata);
- infortunio e malattia professionale;
- riposi giornalieri per allattamento;
- assenze a titolo di ferie, permessi, festività, ex festività, banca ore ecc.;
Viceversa, non risultano utili alla maturazione del rateo le assenze a titolo di:
- malattia e infortunio che si estendono oltre il periodo massimo contrattualmente previsto;
- congedo per malattia del bambino;
- sciopero;
- aspettative e permessi non retribuiti.
In sede di elaborazione della 14°, inoltre, è necessario controllare se nel periodo di riferimento (1° luglio - 30 giugno) il dipendente sia stato interessato dall’intervento di eventi tutelati dall’Inps e dall’Inail e in particolar modo ad eventi quali malattia, infortunio, maternità.
In tutte queste ipotesi, infatti, le indennità erogate dagli istituti competenti sono comprensive della quota parte di mensilità aggiuntiva relativa al periodo interessato dall’evento stesso.
Pertanto, in fase di liquidazione della 14° dall’importo complessivo da corrispondere per i mesi di attività lavorativa dovranno essere decurtati gli importi già corrisposti per il medesimo titolo da parte dell’Inps e dell’Inail.
Regime fiscale e contributivo ordinario
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, la 14° mensilità rientra nella definizione di reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle medesime regole di tassazione previste per le “ordinarie” 12 mensilità di retribuzione diretta, ma senza il riconoscimento, all’atto del pagamento, delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per eventuali carichi familiari.
Da un punto di vista contributivo, le mensilità aggiuntive sono retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale secondo la regola ordinaria (somme e valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, con le sole esclusioni espressamente previste dalla legge).
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/12/quattordicesima-2025-calcola