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Archivio newsBalneari: via libera al decreto indennizzi
Recentemente la Ragioneria di Stato ha bollinato il decreto sugli indennizzi ai balneari testo e ora si attende il via libera da parte del Consiglio di Stato, prima di portare il testo in parlamento. Il decreto stabilisce i criteri per il calcolo degli indennizzi ai concessionari uscenti, basandosi sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni e non ancora ammortizzati, oltre a una remunerazione equa.
Recentemente la Ragioneria di Stato ha bollinato il decreto sugli indennizzi ai balneari testo e ora si attende il via libera da parte del Consiglio di Stato, prima di portare il testo in parlamento.
In particolare il decreto determina, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, i criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario subentrante, calcolati sulla base:
a) del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione;
b) dell'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Sono considerati rilevanti ai fini della determinazione dell’indennizzo gli investimenti che rispettano cumulativamente i seguenti criteri:
a) investimenti strumentali alla concessione, da trasferire ai nuovi concessionari come parte integrante ed essenziale della concessione al fine di garantire la continuità nella fornitura del servizio;
b) investimenti effettuati su opere conformi al titolo concessorio e agli strumenti urbanistici vigenti, rispetto alle quali non sia stato emesso ordine di demolizione ai sensi degli articoli 49 e 54 del codice della navigazione.
Fermo restando il rispetto dei criteri di cui al comma 1, la determinazione dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 3 è parametrata sui seguenti investimenti:
a) investimenti su beni non amovibili realizzati per l’esercizio della concessione demaniale, autorizzati dall’autorità concedente;
b) investimenti per la realizzazione o l’acquisto di opere di difficile rimozione inerenti a beni non amovibili strumentali alla concessione;
c) investimenti per l’acquisto di beni amovibili necessari per la fornitura del servizio.
L’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) rispetto agli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati è determinato in relazione al valore nominale delle immobilizzazioni materiali relative agli investimenti di cui all’articolo 2, comma 2, iscritte nell’ultimo bilancio disponibile, al netto dell’ammortamento previsto alla data di cessazione della concessione.
Dal valore sono detratti gli importi erogati a titolo di aiuto o sovvenzione pubblica percepiti e non rimborsati.
Il valore dell’equa remunerazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), è determinato in relazione agli investimenti di cui all’articolo 2, comma 4, iscritti nei bilanci dei cinque anni antecedenti quello di avvio della procedura di affidamento di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, funzionali all’acquisto di servizi strumentali all’accrescimento del valore commerciale dell’area affidata in concessione.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/21/balneari-via-libera-decreto-indennizzi