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Archivio newsPiano di ristrutturazione soggetto a omologazione: l’analisi dei commercialisti
Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca dal titolo “Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione alla luce delle novità introdotte dal correttivo”. Il documento, nell’esaminare la disciplina del PRO contenuta nel Codice della crisi, si sofferma: sui presupposti soggettivi e oggettivi, sulle modalità di presentazione della domanda di accesso e sui compiti del commissario giudiziale e del professionista indipendente. La parte finale del documento prova a fare chiarezza su una questione ampiamente dibattuta e ancora aperta, ossia se il PRO possa avere quale finalità anche quella specificatamente liquidatoria.
Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca dal titolo “Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione alla luce delle novità introdotte dal correttivo”.
Non previsto nella versione originaria del Codice della crisi, il PRO è stato introdotto dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, che ha recepito la Direttiva Insolvency, e successivamente è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (decreto correttivo del Codice della crisi).
Come strumento di regolazione della crisi esso si colloca nell’ambito di un contesto normativo radicalmente innovato in cui la liquidazione giudiziale è considerata come rimedio estremo e, per contro, è agevolata la ristrutturazione dell’impresa e la conservazione della continuità aziendale.
La collocazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione fra gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m)-bis CCII3 riflette l’esigenza di dare attuazione alla Direttiva Insolvency, non solo secondo quanto prescritto dall’art. 11, par. 1, che richiama l’art. 9 «Adozione del piano di ristrutturazione», il quale al sesto comma così recita «Il piano di ristrutturazione è adottato dalla parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell’importo dei crediti o degli interessi», ma anche dall’art. 10 ove è stabilito che l’omologazione, che il legislatore comunitario esclude nel caso in cui il piano sia approvato da tutte le classi, è comunque richiesta se:
i) vi sono parti interessate dissenzienti (creditori e soci) sui cui diritti incide il piano;
ii) il piano prevede nuovi finanziamenti perché il nuovo debito grava sull’attivo dell’impresa in ristrutturazione;
iii) il piano prevede la perdita di oltre il 25% della forza lavoro.
Possono fare accesso al Pro le imprese commerciali non rientranti nei parametri sanciti dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII5; lo strumento può considerarsi innovativo soprattutto perché consente al debitore di derogare a tre principi concorsuali tradizionali e cioè:
i) il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione,
ii) la responsabilità illimitata del debitore art. 2740 c.c.,
iii) la par condicio creditorum ex art. 2741 c.c..
Riguardo alla possibilità che il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione possa prevedere una deroga ai principi sanciti dagli artt. 2740 e 2741 c.c., è bene precisare che il trattamento differenziato dei creditori è giustificato dalla possibilità di suddividerli in classi diverse, operazione quest’ultima che consente una differenziazione del trattamento.
Il documento, nell’esaminare la disciplina del PRO contenuta nel Codice della crisi, si sofferma:
- sui presupposti soggettivi e oggettivi,
- sulle modalità di presentazione della domanda di accesso,
- sui compiti del commissario giudiziale e del professionista indipendente.
La parte finale del documento prova a fare chiarezza su una questione ampiamente dibattuta e ancora aperta, ossia se il PRO possa avere quale finalità anche quella specificatamente liquidatoria.
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CNDCEC, FNC – Ricerca, documento di ricerca 24/06/2025
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