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Quattordicesima ai pensionati in arrivo a luglio: dall’erogazione agli importi

Con la mensilità di luglio 2025 sarà erogata ai titolari di pensione, aventi diritto, la quattordicesima. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 1966 del 2025. Hanno diritto alla quattordicesima i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. E’ da sottolineare come la quattordicesima compete solo in caso di pensioni dirette o indirette (anche di invalidità) erogate dall’INPS anche se in regime di cumulo assicurativo con altri Enti previdenziali. Qual è l’importo? Come viene effettuato il pagamento?

Verrà corrisposta nel prossimo mese di luglio dall’INPS la quattordicesima mensilità della pensione per coloro che ne hanno diritto e perfezionano il requisito anagrafico nel primo semestre (entro i primi sette mesi per i pensionati privati). A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025. Lo ricorda l’INPS con il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025.

La quattordicesima

La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge n. 127/07 e modificata dalla legge n. 232/2016, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere. Si tratta di una retribuzione differita, mensilità aggiuntiva rispetto ai 12 ratei di pensione e alla tredicesima, che costituisce una sorta di emolumento supplementare che viene erogato su base reddituale, con l’importo che è stabilito dalla legge. Si differenzia allora dalla tredicesima che è invece una vera propria rata del trattamento pensionistico e, pertanto, risulta correlata alla retribuzione pensionabile o ai contributi versati.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto alla quattordicesima i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. E’ da sottolineare come la quattordicesima compete solo in caso di pensioni dirette o indirette (anche di invalidità) erogate dall’INPS anche se in regime di cumulo assicurativo con altri Enti previdenziali.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità i pensionati titolari di trattamenti esclusivamente a carico delle casse privatizzate e private dei liberi professionisti. Sono, inoltre, esclusi i titolari di trattamenti assistenziali puri, quali la pensione sociale, l'assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Occorre poi avere il requisito anagrafico di almeno 64 anni e avere un reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti.

Il pagamento

La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione. A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2025 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2025 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2025, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2025. La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.

Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS)).

In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva. In questo caso, la quattordicesima, se spetta, sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda. In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico. I pensionati, inoltre, possono verificare il pagamento della quattordicesima sul cedolino della pensione, dove è presente l’apposita voce nel mese in cui viene effettuata l’attribuzione.

Gli importi

Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario distinguendo i pensionati del settore privato, autonomi, ex lavoratori del settore sport e spettacolo, del comparto pubblico (di almeno 64 anni) che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (fino al 2016) e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. E’ infatti prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il messaggio dell’INPS riporta la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2025.

Quattordicesima anno 2025 (T.M. mensile: € 603,40)

Anni di contribuzioneTM annuo x 1,5 (tabella A)TM annuo x 2(tabella B)
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomifino a € 11.766,30Tra € 11.766,31 e € 11.867,29Tra € 11.867,30 e € 15.688,40Oltre € 15.688,40
 ≤ 15 anni (≤ 780 ctr.)≤ 18 anni (≤ 936 ctr.)€ 437,00Max € 12.203,30€ 336,00Max € 16.024,40
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomifino a € 11.766,30Tra € 11.766,31 e € 11.892,29Tra € 11.892,30 e € 15.688,40Oltre €15.688,40
> 15 ≤  25 anni (≥ 781 ≤  1.300 ctr)> 18 ≤ 28 anni (≥ 937 ≤1.456 ctr.)€ 546,00Max € 12.312,30€ 420,00Max € 16.108,40
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomifino a € 11.766,30Tra € 11.766,31 e € 11.917,29Tra € 11.917,30 e € 15.688,40Oltre € 15.688,40
> 25 anni (≥ 1.301 ctr.)> 28 anni (≥ 1.457 ctr.)€ 655,00Max € 12.421,30€ 5

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/24/quattordicesima-pensionati-arrivo-luglio-erogazione-importi

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