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Archivio newsComunicazione PEC amministratori: obbligo prorogato al 31 dicembre
L'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025, con nuova nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La nuova comunicazione del Ministero consentirà una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo e segue la pregressa circolare 12 marzo 2025 con cui il MIMIT aveva inteso trasmettere al Sistema camerale le prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l'applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato l’Avviso 25 giugno 2025 con cui informa che l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025.
La decisione di traslare il termine di adempimento di tale obbligo è stata assunta a seguito di talune criticità e segnalazioni emerse sul territorio ed esposte dal mondo professionale e imprenditoriale e in conseguenza di prassi camerali difformi.
La nuova comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che consentirà una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo, segue la pregressa nota del 12 marzo 2025 con cui il MIMIT aveva inteso trasmettere al Sistema camerale le prime indicazioni interpretative e operative volte a garantire che l'applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale.
Nella richiamata nota del 12 marzo il Ministero, premessa l’indubbia applicazione della norma di cui all’articolo 1, comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, rilevava l’assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all’articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Tuttavia il Ministero valutava la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un’ottica di semplificazione dell’onere e di favore per le imprese chiamate all’adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.
Al riguardo è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, e pertanto si è espresso con un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 25/06/2025
Per approfondire questo argomento leggi anche: PEC amministratori di società: comunicazioni entro il 31 dicembre 2025 Vito Pesare
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