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Archivio newsCaldo eccessivo: richiesta di integrazione salariale
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2130 del 2025 in cui riepiloga le modalità di richiesta di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria.
Nel messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori alla media stagionale, hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, riassume le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Istanza per eventi meteo
Nell’istanza, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse o in alternativa attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all’articolo 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.
FIS e Fondi solidarietà
Per quanto riguarda la CIGO e l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)
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INPS, messaggio 30/06/2025, n. 2130
Per approfondire questo argomento leggi anche: Caldo estremo sul lavoro: l’INPS spiega come fare richiesta di integrazione salariale Debhorah Di Rosa
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