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Archivio newsLicenziamento discriminatorio: rilevante la natura della prestazione
Con le conclusioni C-258/24 l'Avvocato generale UE ha sancito il principio per cui un requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa può essere considerato essenziale qualora, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, il fatto di non professare una religione renda il dipendente in questione inidoneo a svolgere tale attività, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea, nelle conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-258/24 ha stabilito che il licenziamento di un dipendente da parte di un’organizzazione cattolica per aver lasciato la Chiesa cattolica può costituire una discriminazione fondata sulla religione, se l’organizzazione non ha fatto dipendere l’attività lavorativa dall’appartenenza alla Chiesa cattolica e il dipendente non agisce apertamente in modo contrario all’etica di tale chiesa
Il licenziamento di un dipendente da parte di un’organizzazione religiosa a causa della decisione di tale dipendente di lasciare una determinata chiesa non possa, in un caso come quello di specie, essere giustificato alla luce della disposizione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione che consente, a determinate condizioni, differenze di trattamento fondate sulla religione per quanto riguarda le attività professionali di chiese e organizzazioni religiose 6. Infatti, a suo avviso, le condizioni di tale disposizione non sono soddisfatte qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa non richieda di essere membro di tale determinata chiesa e il dipendente in questione non agisca apertamente in modo contrario all’etica di tale chiesa.
Un requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa può essere considerato essenziale, ai sensi di tale disposizione, qualora, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, il fatto di non professare una religione renda il dipendente in questione inidoneo a svolgere tale attività, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione.
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Corte di giustizia Unione Europea, Avvocato generale, Conclusioni C-258/2024
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