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Archivio newsCCNL tabacco: le novità del rinnovo
Rinnovato il CCNL lavorazione tabacco secco tra Apti e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil. L'accordo, valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, introduce nuovi minimi retributivi, aumenti di anzianità, indennità per mancata contrattazione, riduzioni orarie, modifiche su malattia, maternità, permessi, apprendistato e lavoro stagionale. Prevista una commissione tecnica per la classificazione del personale e l’avvio della previdenza integrativa. Tutti i cambiamenti seguono un calendario preciso e coinvolgono direttamente i lavoratori del settore.
Apti insieme a Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto. .
L’accordo, firmato il 2 luglio 2025, stabilisce nuove condizioni contrattuali per i lavoratori del settore.
Minimi tabellari
Le Parti definiscono nuovi minimi retributivi mensili, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e aggiornamenti annuali fino al 1° gennaio 2028. Gli importi aumentano progressivamente per ciascun livello professionale, garantendo una crescita salariale costante nel tempo.
Aumenti periodici di anzianità
Dal 1° gennaio 2025, le Parti stabiliscono nuovi importi per gli scatti di anzianità, differenziati per livello. Ogni lavoratore riceve un incremento mensile in base alla propria posizione, valorizzando l’esperienza maturata.
Indennità per mancata contrattazione di 2° livello
Dal 2 luglio 2025, le aziende che non attivano la contrattazione di secondo livello riconoscono ai lavoratori un’indennità mensile per dodici mesi. Tale somma non incide su altri istituti contrattuali o legali e non rientra nel calcolo del TFR. Per i lavoratori stagionali, l’importo si calcola su base giornaliera.
Riduzione annua
Dal 1° gennaio 2026, nelle aziende con turno unico, la riduzione annua dell’orario di lavoro aumenta. Per il personale stagionale, si aggiunge un’ulteriore riduzione. Le aziende con turni su sei giorni settimanali ottengono un’ulteriore riduzione dell’orario.
Commissione tecnica per la classificazione del personale
Da settembre 2025, le Parti istituiscono una commissione tecnica per aggiornare la classificazione del personale. I lavori si concludono entro settembre 2026, con la consegna delle osservazioni finali.
Malattia
Per i lavoratori con disabilità certificata, il periodo di conservazione del posto si estende di novanta giorni, senza retribuzione né maturazione di anzianità. Gli operai ricevono, dal primo giorno di malattia fino a un massimo di centottanta giorni, un’integrazione che garantisce la retribuzione piena.
Maternità
Durante i cinque mesi di assenza obbligatoria, le lavoratrici ricevono un trattamento integrativo aziendale che copre l’intera retribuzione netta. Ai padri spettano due giorni di permesso retribuito aggiuntivi in caso di nascita, adozione o affidamento. I genitori possono usufruire di tre giornate retribuite all’anno per malattia dei figli fino ai tre anni.
Permessi
I lavoratori hanno diritto a tre giorni retribuiti per ogni evento di lutto familiare, inclusi coniugi separati, conviventi con stesso domicilio e parenti affini di primo grado.
Apprendistato
In caso di malattia, l’apprendista conserva il posto per sei mesi per ogni anno di contratto, entro i limiti della durata complessiva. Durante tale periodo, riceve il 100% della retribuzione.
Lavoro stagionale
I lavoratori assunti per la campagna ricevono, oltre al TFR, un importo mensile aggiuntivo crescente in base al numero di campagne svolte, a partire dalla terza.
Previdenza integrativa
Dal 1° luglio 2025, le Parti stabiliscono il versamento di contributi al fondo Alifond: una quota a carico del lavoratore e una quota maggiore a carico dell’azienda, calcolate sulla retribuzione utile al TFR.
Decorrenza e durata del contratto
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2028, regolando in modo completo le relazioni contrattuali del settore.
Approfondisci su
CCNL tabacco: ambito di applicazione; minimi tabellari; aumenti periodici di anzianità; indennità per mancata contrattazione di 2° livello; riduzione annua; commissione tecnica per la classificazione del personale; malattia; maternità; permessi; apprendistato; lavoro stagionale; previdenza integrativa; decorrenza e durata del contratto
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/11/ccnl-tabacco