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Esperti della crisi di impresa: chiarimenti sull’elencazione degli incarichi indicativi delle esperienze

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili comunica che il Ministero della Giustizia, con nota prot. m_dg.DAG.14/07/2025.0135305, a seguito di quanto richiesto dal Consiglio Nazionale circa l’ampliamento della casistica contenuta nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali del 29 dicembre 2021, ha ritenuto che l’elencazione degli incarichi e delle prestazioni indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti nella composizione negoziata, sia tutt’ora valida e applicabile.

Con l’informativa n. 114/2025 del 15 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili comunica che il Ministero della Giustizia, con nota prot. m_dg.DAG.14/07/2025.0135305, a seguito di quanto richiesto dal Consiglio Nazionale circa l’ampliamento della casistica contenuta nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali del 29 dicembre 2021, ha ritenuto che l’elencazione degli incarichi e delle prestazioni indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti nella composizione negoziata, istituto dall'art. 13 comma 3 CCII, sia tutt’ora valida e applicabile.

Più precisamente, con riferimento all’incarico di componete del collegio sindacale di una società, le richiamate Linee di indirizzo agli Ordini professionali (punto 7) precisano che debba trattarsi di attività espletata “in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”.

Alla luce di tanto il Ministero della Giustizia ritiene che il riferimento analitico ai piani di risanamento attestati, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai concordati preventivi con continuità contenuto nelle Linee di indirizzo agli Ordini e nell’art. 13, comma 3, del Codice della crisi non consente allo stato, e de iure condito, di poter adottare alcuna opzione ermeneutica volta ad ampliare, sia pure in chiave evolutiva, il novero delle esperienze utili, e di ritenere (positivamente) valutabile, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti, l’esperienza di componente del collegio sindacale di una società che abbia presentato istanza di composizione negoziata.

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CNDCEC, Informativa 15/07/2025, n. 114/2025

CNDCEC, allegato all’Informativa 15/07/2025, n. 114/2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/16/esperti-crisi-impresa-chiarimenti-elencazione-incarichi-indicativi-esperienze

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