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Archivio newsPatente a crediti: tutti i requisiti per ottenere fino a 100 punti
In merito alla gestione della patente a crediti sono tante le novità per le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri edili. Si va dalle nuove funzionalità di gestione del “Portale dei Servizi online” fino ai chiarimenti dell’INL che, con nota n. 288 del 2025, ha fornito indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi fino alla soglia massima complessiva di 100 crediti. Per aggiungere nuovi crediti, ai 30 di default, servono però specifici requisiti. Quali sono?
Dal 10 luglio 2025 il sito dedicato alla Patente a crediti, presente sul Portale dei Servizi online dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si aggiorna, prevedendo nuove funzionalità di gestione.
Patente a crediti: tutte le novità
Queste le novità.
1. Gli operatori economici già titolari della Patente alla data del 9 luglio 2025 potranno designare un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. In mancanza di delega, sull’applicativo “Patente a crediti” potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante/titolare).
- È possibile, altresì, delegare una associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell’associazione.
- La procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE.
2. Gli operatori economici che vorranno chiedere il rilascio della Patente dovranno attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”.
3. Sarà possibile, da parte del titolare della Patente e dei suoi delegati, visualizzare il numero di crediti presenti;
4. Sarà possibile inserire ulteriori requisiti posseduti dall'azienda e dal lavoratore autonomo titolare della Patente a crediti. In particolare, la normativa prevede l’erogazione fino ad ulteriori 40 crediti, attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione.
- fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 4, c. 1, lett. C), n. 2 dell’allegato al D.M.)
Requisito | Incremento crediti |
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.L.vo n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art.51 del D.L.vo n. 81/2008 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG- SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”. | 4 |
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli artt. 34, comma 2 e 37, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. | i.) 6 ii.) 8 |
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. | 3 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2008, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 81/2008, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del D.L.vo n. 81/2008. | 3 |
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente | 2 |
- fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntiva (art. 4, c. 1, lett. C), n. 2 dell’allegato al D.M.)
Requisito | Incremento crediti |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 1 |
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 2 |
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 4 |
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022. | 2 |
Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del D.L.vo n. 276/2003. | 2 |
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2008, con esito positivo. | 2 |
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’art. 109 del D.L.vo n. 36/2023. | 2 |
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 142/2001. | 2 |
Su questo punto (riconoscimento crediti aggiuntivi) è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale, con la nota n. 288 del 15 luglio 2025, ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e lavoratori autonomi, fino alla soglia massima complessiva di 100 crediti.
Questi i chiarimenti forniti, in base ai requisiti che si vuole aggiungere:
a) Possesso certificazione di un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) conforme alla UNI EN ISO 45001.
- Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato. In prossimità della scadenza della certificazione sarà possibile aggiornare la dichiarazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio e fine validità.
b) Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008.
- Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare l’asseverazione MOG inserendo la data di inizio e fine validità dell’asseverazione. In prossimità della scadenza sarà possibile aggiornare la dichiarazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio e fine validità. Sarà cura degli ispettori del lavoro verificare la veridicità delle dichiarazioni attraverso l’incrocio dei dati.
c) Possesso della certificazione SOA di classifica I e di classifica II.
- Il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Anche in questo caso, in prossimità della scadenza dell’attestazione sarà possibile aggiornare la dichiarazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.
d) Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008, con esito positivo.
- Il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione l’attestazione rilasciata dagli Organismi Paritetici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa. Ciò in quanto tale attestazione è stata ritenuta rientrante tra le attività e i servizi di supporto per le imprese. Un mese prima dalla scadenza sarà possibile aggiornare la dichiarazione, sul portale della patente a crediti, inserendone una nuova con l’indicazione delle date di inizio e fine validità.
Qualora la documentazione riferita ai punti a), b) e c) dovesse essere stata sospesa da un provvedimento amministrativo, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà tempestivamente avvertire l’Ispettorato territoriale del Lavoro, al fine di sottrarre i relativi crediti aggiuntivi per tutto il periodo di sospensione.
Inoltre, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo abbia erroneamente inserito dei requisiti non posseduti, dovrà rettificare il dato prima che sia aggiornato il punteggio, che avverrà nel corso della notte successiva (di norma tra le ore 00:00 e le ore 03:00). Qualora la rettifica non avvenga entro tale termine, il responsabile aziendale o il suo delegato dovrà rivolgersi all’ITL, anche tramite PEC, indicando il CF dell’impresa titolare della Patente e la relativa motivazione (errore nella indicazione delle date, errore di allegazione documentale, ecc.). Sarà cura dell’ITL eliminare il requisito erroneamente aggiunto.
Infine, qualora in fase ispettiva l’Ispettorato del lavoro dovesse verificare il mancato possesso dei requisiti dichiarati potrà invalidare degli stessi, comunicando all’impresa le motivazioni e la sottrazione di crediti.
5. Verranno accreditati automaticamente i crediti ulteriori basati sulla storicità dell'impresa. Si tratta di un massimo di ulteriori 10 crediti che verranno assegnati in base all’informazione contenuta nelle banche dati delle Camere di Commercio, per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi. Per quanto riguarda i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi), i quali non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, ovvero le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, questi potranno autodichiarare la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata. Negli anni i crediti verranno implementati in base all’anzianità successivamente acquisita.
6. Sarà possibile, da parte del titolare della Patente e dei suoi delegati, visualizzare il numero di crediti presenti;
7. Sarà possibile visualizzare i crediti anche da parte di tutti i soggetti abilitati e direttamente interessati a verificare il dato in questione. Si tratta dei seguenti soggetti:
- Pubbliche Amministrazioni (ai fini della verifica nei procedimenti di appalto),
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali o territoriali),
- Organismi paritetici,
- Responsabile dei lavori,
- Coordinatori per la sicurezza,
- Committenti che intendano affidare lavori a imprese o autonomi operanti nei cantieri edili.
8. Per i soggetti non italiani privi di identità digitale (comunitari privi di eIDAS ed extracomunitari) e per i professionisti che operano nei cantieri (non ancora in possesso della Patente a crediti), è stata prevista la possibilità di essere identificati attraverso una comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro. Tale contatto, ai fini identificativi, potrà avvenire in presenza, via PEC o tramite i servizi MS Teams. Il soggetto potrà attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/21/patente-crediti-requisiti-ottenere-100-punti