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Non si può sciogliere la cooperativa solo perché si è sottratta alla vigilanza

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’atto del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 22 agosto 2023 con cui è stato decretato ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c., a prescindere dalla verifica sull’effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche, lo scioglimento della cooperativa che si è sottratta ai controlli dell’autorità di vigilanza e del revisore (con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio). Secondo la sentenza n. 116/2025 della Consulta, che in tali casi auspicherebbe un “approccio conservativo” dell’ente, ovvero la nomina di un commissario che consenta alla cooperativa di proseguire l’attività e di ottemperare agli adempimenti richiesti, con lo scioglimento d’autorità il Ministero ha applicato una sanzione amministrativa sproporzionata (anche se prevista dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 220/2002 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi”), violando gli articoli 3 e 45 Cost. che riconoscono la funzione sociale della cooperazione.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/22/non-sciogliere-cooperativa-sottratta-vigilanza

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