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Ordinamento giurisdizionale: introdotta per la prima volta la separazione delle carriere per i magistrati

Con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni il Senato, martedì 22 luglio, ha approvato in prima deliberazione il ddl costituzionale n. 1353 in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare. Il testo modifica, tra l’altro, il Titolo IV della Costituzione, nella parte dedicata alla magistratura, introducendo per la prima volta nel nostro Paese la separazione delle carriere per i magistrati e lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura. Le norme più rilevanti riguardano la separazione delle carriere dei magistrati tra requirente e giudicante, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un’Alta Corte disciplinare. Il testo di revisione costituzionale torna ora all’esame della Camera.

Con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni il Senato, martedì 22 luglio, ha approvato in prima deliberazione il ddl costituzionale n. 1353 in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare (cd. separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura). Il testo di revisione costituzionale torna ora all’esame della Camera.

Il testo modifica, tra l’altro, il Titolo IV della Costituzione, nella parte dedicata alla magistratura, introducendo per la prima volta nel nostro Paese la separazione delle carriere per i magistrati e lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura. Le norme più rilevanti riguardano, appunto, la separazione delle carriere dei magistrati tra requirente e giudicante, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un’Alta Corte disciplinare

Il testo interviene anche sull’istituzione di due distinti organi di autogoverno:

- il Consiglio superiore della magistratura giudicante,

- il Consiglio superiore della magistratura requirente,

con novità anche riguardo alla composizione degli stessi. La presidenza di entrambi è attribuita al presidente della Repubblica, come per l’attuale Csm. I membri del Csm restano in carica per quattro anni. Sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Si riassumono alcuni degli emendamenti richiesti.

Pari opportunità

Tenuto conto che l’articolo 3 della Costituzione prevede il principio di uguaglianza e il divieto di ogni forma di discriminazione, compresa quella basata sul sesso, riconoscendo la necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione dell'uguaglianza tra i cittadini e che il successivo articolo 51, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3, promuove l'accesso paritario tra donne e uomini agli uffici pubblici e alle cariche elettive, ribadendo il principio fondamentale dell'equilibrio di genere tra i pilastri di una democrazia che sia non solo formalmente ma anche sostanzialmente equa e inclusiva, la revisione costituzionale in esame, all'articolo 3, prevede che i membri del Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente (eccetto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione) siano estratti a sorte. Nel provvedimento è necessario adottare misure volte a garantire la parità di genere nella designazione dei componenti laici e togati, assicurando che entrambi i generi abbiano uguali opportunità di accedere ai Consigli superiori della magistratura.

Giusto processo

L'obiettivo della revisione costituzionale in esame è di riformare l'ordinamento giurisdizionale al fine di rafforzare gli istituti posti a presidio della relativa funzione, al fine di garantire il principio del giusto processo stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, il cui conseguimento è assicurato dal ruolo fondamentale esercitato dall'avvocatura.

La Costituzione italiana già riconosce, sia pure indirettamente, l'importanza dell'avvocatura attraverso specifiche disposizioni che ne valorizzano la qualificazione e il contributo al sistema giurisdizionale. I riferimenti costituzionali riconoscono l'alto valore professionale e la capacità di contribuire in modo significativo alla qualità della giurisdizione e alla tutela dei diritti della figura dell'avvocato, il cui ruolo è fondamentale per l'inveramento di quanto stabilito dall'articolo 24 della Costituzione: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Questa disposizione, di carattere generale, pone il diritto alla difesa tra i diritti fondamentali della persona, garantendo a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, i mezzi per accedere alla giustizia e difendere le proprie ragioni. Tuttavia l'assenza di un esplicito riconoscimento formale che evidenzi la centralità dell'avvocatura nella protezione dei diritti e nella salvaguardia del giusto processo nel testo costituzionale, rappresenta una lacuna che rischia di sminuire il ruolo dell'avvocatura come istituzione fondamentale del sistema democratico e della giustizia, specialmente in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa sia nazionale che europea. Pertanto si dovrebbe prevedere, nel primo provvedimento utile, una revisione dell'art. 111 della Costituzione per introdurre l'obbligo, salvo casi straordinari previsti dalla legge, di assistenza legale da parte di uno o più avvocati in ogni processo, nonché il riconoscimento costituzionale della libertà e indipendenza dell'avvocato quale garanzia della funzione di tutela dei diritti e, infine, l'attribuzione della giurisdizione disciplinare sull'avvocatura a un organo esponenziale della categoria, ferma la ricorribilità in cassazione dei suoi provvedimenti.

Case famiglia

Le case famiglia protette sono previste dalla legge n. 62 del 21 aprile 2011 e sono preposte all'accoglienza di madri provenienti dalla detenzione con figli minori conviventi. Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 322 e 323, per la prima volta è stata incentivata la rete delle case famiglia e di altre strutture residenziali territoriali, finanziando il sistema dell'accoglienza con un Fondo di 1.5 milioni di euro per tre anni, da ripartire tra le Regioni. Con l'istituzione del suddetto Fondo si è inteso promuovere l'esperienza delle strutture di accoglienza esterne come luoghi più idonei alla corretta socializzazione dei minori, in quanto, rispetto agli Istituti a custodia attenuata (ICAM), sono veri appartamenti in cui la madre può stare con il bambino. Attualmente in Italia sono attive solo due case famiglie protette, una a Roma e una a Milano, entrambe con una capacità ricettiva di soli 6 adulti e 8 minori.

L’emendamento chiede di stanziare, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per le case famiglia protette per garantire la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia e scongiurare la presenza di donne incinta o con figli minori di un anno in carcere.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/23/ordinamento-giurisdizionale-introdotta-prima-separazione-carriere-magistrati

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