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Rapporti di conto corrente: approvato testo unificato su obbligo di contrarre e recesso della banca

La Camera ha approvato all'unanimità il testo unificato delle proposte di legge: Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Il testo, costituito da un unico articolo, introduce una nuova norma nel codice civile che stabilisce per le banche l'obbligo di stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. Viene inoltre abrogata la disposizione che consente, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, al professionista la facoltà di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dal rapporto medesimo dandone immediata comunicazione al consumatore, con ciò comportando la presunzione di vessatorietà di clausole contrattuali con tale contenuto.

Il 22 luglio 2024, la Camera ha approvato all'unanimità il testo unificato delle proposte di legge: Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Il testo unificato delle proposte di legge AC 1091 e AC 1240, costituito da un unico articolo, introduce una nuova norma nel codice civile che stabilisce per le banche l'obbligo di stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, fermo restando:

- il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

- l'obbligo di comunicare l'eventuale diniego di stipula, derivante dall'osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente;

- il divieto di recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi sopra indicati.

Viene inoltre abrogata la disposizione che consente, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, al professionista la facoltà di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dal rapporto medesimo dandone immediata comunicazione al consumatore, con ciò comportando la presunzione di vessatorietà di clausole contrattuali con tale contenuto.

Il provvedimento passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

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Per approfondire questo argomento leggi anche: Conto corrente bancario: obbligo di aprirlo con chiunque lo richieda Giuseppe Rocco

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/24/rapporti-conto-corrente-approvato-testo-unificato-obbligo-contrarre-recesso-banca

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