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Archivio newsINAIL, riduzione del tasso medio per prevenzione: cosa contiene il modello per il 2026
L’INAIL ha pubblicato il modello per la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026. La riduzione è prevista dall’art. 23 delle Tariffe dei Premi INAIL 2019 emanate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 ed ha come presupposto l’attuazione di interventi migliorativi in materia prevenzione, sicurezza ed igiene rispetto alle disposizioni minime contenute nel T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Qual è il termine di presentazione della domanda? Cosa contiene il modello per il 2026?
Come di consueto l’INAIL ha pubblicato il Modello per la Domanda di Riduzione del Tasso Medio per prevenzione per l’anno 2026. La riduzione è prevista dall’art. 23 delle Tariffe dei Premi INAIL 2019 emanate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 ed ha come presupposto l’attuazione di interventi migliorativi in materia prevenzione, sicurezza ed igiene rispetto alle disposizioni minime contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul Lavoro).
La pubblicazione del Modello di domanda 2026 nel corso dell’anno 2025 ha lo scopo di consentire al datore di lavoro di attivare gli interventi, necessari all’ottenimento della riduzione, entro il 31 dicembre 2025; il termine appena indicato è da considerare perentorio anche per gli interventi a valenza pluriennale che, in ogni caso, devono essere attivati nel corso del 2025.
Anche per la riduzione 2026 è obbligatorio allegare alla domanda la documentazione probatoria a sostegno della effettuazione dell’intervento.
Occorre precisare che il riconoscimento della riduzione è legato anche alla regolarità contributiva ed assicurativa certificata dal DURC.
Attenzione- La regolarità viene verificata dai funzionari amministrativi al momento della trattazione della Domanda e deve essere mantenuta per il periodo di fruizione del beneficio. - La regolarità viene verificata anche per i soci lavoratori delle società artigiane e commerciali che versano i contributi alla gestione autonomi dell’INPS. |
Resta inteso che un datore di lavoro che è stato condannato penalmente per violazione delle norme di prevenzione o che non abbia applicato per intero il CCNL di categoria, è escluso dalla possibilità di chiedere la regolarità attestata dal DURC e, di conseguenza, escluso dalla possibilità di presentare la domanda.
Il Modello 2026
Il Modello di domanda 2026 non contiene modifiche rilevanti rispetto a quello 2025; è confermato il criterio riferito ai requisiti specifici che consentono l’accesso con un solo intervento di tipo “A” ed due interventi di tipo “B” e la struttura delle 6 sezioni che contengono un totale di 71 interventi. L’INAIL evidenzia le modifiche apportate riferite a:
a) eliminazione dell’intervento D4, riferito a corsi di formazione per l’utilizzo di sostanze “reprotossiche” poiché la materia è stata oggetto di revisione e modifica del D.Lgs. n. 81/2008. In conseguenza della modifica, gli interventi D5 e D6 vengono rubricati come D4 e D5 con la declaratoria immutata;
b) modifica degli interventi di seguito elencati allo scopo di precisarne in modo più puntuale il campo di applicazione:
- A-4.1 riferito all’analisi termografica di tutto o parte di un impianto elettrico;
- C-2.1 relativo ai sistemi di aspirazione per la riduzione della concentrazione nell’aria di sostanze chimiche pericolose;
- C-5.2 per la prevenzione contro l’uso di sostanza psicotrope ed abuso di alcol;
- C-5.3 relativo agli interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro;
- C-5.4 riferito alla attuazione di un protocollo per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro (PNP 2020-2025 come definiti dai Piani Regionali della Prevenzione);
- E4 riferito al modello organizzativo ex art. 30 D.Lgs. n. 81/2008.
Datori di lavoro interessati
La domanda di riduzione del tasso per prevenzione prescinde dalla sinistrosità del datore di lavoro e può essere presentata anche da quelli che hanno avuto un aumento del tasso medio per sinistrosità superiore a quella media nazionale.
Oltre ai datori di lavoro per i quali viene calcolata la sinistrosità, la domanda può essere presentata anche dai datori di lavoro per i quali non ricorrono le condizioni per la determinazione della oscillazione.
In sintesi, la domanda può essere presentata dai datori di lavoro per i quali il premio assicurativo viene determinato con il sistema “retribuzione tasso”, viene applicata a livello di PAT (al pari della sinistrosità) ed il datore di lavoro si può trovare nelle condizioni di avere PAT:
- con il biennio completo di attività (data di inizio pari o minore al 2 gennaio 2024) che riceveranno anche il modello 20SM con il quale l’INAIL comunica il tasso applicabile scaturito dal raffronto fra la sinistrosità aziendale e quella media; in questa ipotesi deve essere presentata la domanda ogni anno e la riduzione varia dal 5 al 28% in relazione al numero lavoratori triennio della PAT (dato reperibile sul modello 20SM);
- che non hanno ancora il biennio, la domanda deve essere presentata una sola volta ed ha validità fino al compimento del biennio e viene applicata la riduzione in misura fissa del 8%.
AttenzioneAnche se viene valutata la decorrenza della PAT, deve essere rispettata la condizione della presenza di almeno una Voce di Tariffa/Lavorazione che abbia il biennio di attività completo |
La riduzione
La riduzione viene applicata al momento del calcolo della regolazione del premio 2026 da Autoliquidazione, 16 febbraio 2027, mentre la valutazione dei requisiti di ammissione dal punto di vista amministrativo, DURC e presenza degli allegati, viene effettuata entro 120gg dalla scadenza del termine di presentazione (2 marzo 2026); la valutazione tecnica degli interventi viene effettuata a campione successivamente al superamento delle verifiche amministrative.
Per quanto concerne le modalità di calcolo, utili per la rideterminazione del budget e del costo della manodopera, si ribadisce che la riduzione si determina sul tasso medio secondo l’esempio di calcolo teorico che segue poiché il tasso 2026 verrà determinato ad ottobre 2025.
Tasso medio | Oscillazione del tasso per sinistrosità 2026 | Tasso applicabile |
110 | +7% = 7,7 | 117,70 |
con l’ammissione alla riduzione
Tasso medio | N° lavoratori triennio | Percentuale di riduzione | Riduzione |
110 | Da 10,01 a 50 | 18% | 19,80 |
Con il risultato finale
Tasso medio | Oscillazione per sinistrosità | Riduzione per prevenzione | Tasso applicato |
110 | + 7,7 | - 19,80 | 97,90 °/°° |
Il tasso applicato deve essere utilizzato per il calcolo della regolazione 2026.
Considerazioni finali
Il fine della norma è quello di stimolare e sostenere il datore di lavoro ad attuare miglioramenti nella gestione della prevenzione, protezione ed igiene sul lavoro.
Resta sempre il problema legato alla catena dei sub appalti e della esternalizzazione delle produzioni dove, per la necessità di abbassare i costi e sostenere i margini operativi, i datori di lavoro secondari non applicano le norme sulla sicurezza o lo fanno in modo formale come testimoniato dal numero delle morti bianche la maggior parte delle quali si verifica in questo contesto nell’ambito di lavoro nero.
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