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Gestori crisi d’impresa: chiarimenti sugli attestati di partecipazione ai corsi di formazione professionale equipollenti

Con l’informativa n. 115/2025 del 24 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili invita i propri iscritti a rilasciare gli attesti di partecipazione ai corsi di formazione ritenuti equipollenti, dando evidenza negli stessi: dell’ente organizzatore del corso; della data di svolgimento e delle modalità di svolgimento del corso; dell’avvenuto accreditamento da parte del Consiglio Nazionale; dell’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; della trattazione di uno o più argomenti tra quelli specificatamente indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura per un numero di ore non inferiore a 6; delle ore effettivamente frequentate dal discente, evidenziando se necessario il numero di ore frequentate in relazione ai temi di cui alla lettera e).

Con l’informativa n. 115/2025 del 24 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili informa che alcuni iscritti, per il tramite dei propri Ordini territoriali, hanno segnalato di aver ricevuto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari Interni, Ufficio II – Ordini Professionali e Albi - la comunicazione relativa al mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale posto a carico degli iscritti nell’elenco di cui all’art. 356 D.Lgs. 14/2019 (CCII) con il conseguente invito a regolarizzare la posizione nel termine di sei mesi dal ricevimento della citata comunicazione, al fine di non incorrere nella cancellazione dall’Elenco dei gestori della crisi, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DM 3 marzo 2022, n. 75.

A tale proposito, il Consiglio ricorda il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, ha apportato importanti modifiche all’art. 356, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, novellando significativamente la disciplina dell’aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti.

Le nuove disposizioni prevedono che l’obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 356 CCII e all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è di 18 ore e che tale obbligo formativo può essere assolto anche attraverso corsi di formazione professionale equipollenti in quanto realizzati in conformità ai “criteri di equipollenza” fissati dal Consiglio Nazionale.

Dalle segnalazioni pervenute al Consiglio Nazionale emerge che talvolta il Ministero ha evidenziato che dalla documentazione prodotta dall’iscritto per documentare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale:

i) non si evince che la formazione è stata erogata da enti formatori all’uopo autorizzati;

ii) che non sono presenti le indicazioni della durata del corso e di quelle effettivamente frequentate dal discente;

iii) che manca l’indicazione della conformità del corso alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura pro tempore vigenti.

In considerazione di quanto già comunicato con l’Informativa n. 48/2025 e delle nuove FAQ “Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, pubblicate dal Ministero della Giustizia il 26 febbraio 2025, al fine di consentire agli iscritti di documentare correttamente l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento biennale per la permanenza dell’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 356 CCII, il Consiglio invita i propri iscritti a rilasciare gli attesti di partecipazione ai corsi di formazione ritenuti equipollenti, dando evidenza negli stessi:

a) dell’ente organizzatore del corso;

b) della data di svolgimento e delle modalità di svolgimento del corso;

c) dell’avvenuto accreditamento da parte del Consiglio Nazionale;

d) dell’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

e) della trattazione di uno o più argomenti tra quelli specificatamente indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura per un numero di ore non inferiore a 6;

f) delle ore effettivamente frequentate dal discente, evidenziando se necessario il numero di ore frequentate in relazione ai temi di cui alla lettera e).

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CNDCEC, informativa 25/07/2025, n. 115/2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/26/gestori-crisi-impresa-chiarimenti-attestati-partecipazione-corsi-formazione-professionale-equipollenti

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