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Archivio newsEnti cooperativi: le nuove direttive per lo svolgimento dell’incarico di commissario liquidatore
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto direttoriale 1° agosto 2025 con cui ha approvato le direttive per lo svolgimento dell’incarico di Commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. La mancata osservanza delle presenti disposizioni costituisce, sia ai fini della revoca dalla carica che del conferimento di ulteriori incarichi, elemento di valutazione dell’operato del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, tenuto conto dei seguenti criteri: gravità della violazione; reiterazione della condotta; attitudine del comportamento a compromettere il rapporto fiduciario.
Con il decreto direttoriale 1° agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato le direttive per lo svolgimento dell’incarico di Commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.
In particolare le direttive chiariscono che il commissario liquidatore:
- nel corso della procedura, ha l’onere di informare l’Autorità di vigilanza dell’eventuale variazione dei presupposti di conferibilità dell’incarico commissariale e di permanenza nella relativa banca dati, come dichiarati in occasione dell’accettazione dell’incarico. Tale informativa interviene senza indugio e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscenza delle predette sopravvenienze;
- attiva una casella di posta elettronica certificata della procedura e dà la relativa comunicazione, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, alla CCIAA competente per territorio;
- predispone il registro di cui all’art. 136 CCII, ove annota, giorno per giorno e in sequenza cronologica, ogni operazione condotta nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa che costituisca adempimento di obblighi previsti per legge o dalla quale scaturiscano obbligazioni, diritti, spese o introiti in capo alla Procedura;
- provvede tempestivamente a convocare il legale rappresentante, avvisandolo che della sua eventuale irreperibilità o indisponibilità a sottoporsi ad audizione sarà data notizia all’Autorità giudiziaria per i seguiti di competenza;
- è tenuto a custodire e conservare tutta la documentazione sociale ricevuta e quella scaturita dall’espletamento del proprio incarico;
- nel più breve tempo possibile, forma l’inventario, che deve essere redatto anche se di esito negativo: in tal caso, il rappresentante legale della Cooperativa deve rilasciare la dichiarazione che non vi sono beni;
- entro 60 giorni dalla predisposizione dell’inventario e, in ogni caso, entro 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, è trasmesso il verbale di audizione del legale rappresentante dell’ente, con gli eventuali allegati (ovvero, l’informativa presentata all’Autorità giudiziaria in caso di irreperibilità), unitamente alla relazione iniziale;
- entro un mese dalla nomina, il Commissario comunica, ai sensi dell’art. 308 CCII, a ciascun avente diritto le somme risultanti a suo credito;
- qualora l’insolvenza non sia stata già dichiarata in sede giudiziale, richiede al Tribunale competente la declaratoria dello stato di insolvenza dell’ente;
- deve presentare, entro novanta giorni decorrenti dalla fine di ciascun semestre (30 giugno e 31 dicembre), una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione.
La direttiva inoltre evidenzia che non è generalmente consentito né il prelevamento di contanti da parte del Commissario liquidatore né, al di fuori dei casi di pagamento autorizzati in sede di riparto, l’emissione o la girata di assegni o titoli di credito trasferibili o al portatore di qualunque genere.
Ultimata la liquidazione del patrimonio sociale, il Commissario liquidatore presenta all’Autorità di vigilanza l’istanza per la determinazione del compenso finale a lui spettante; successivamente alla ricezione del decreto di determinazione del compenso procede alla redazione degli atti finali, previa acquisizione del parere del Comitato di sorveglianza, al fine di ottenere l’autorizzazione al deposito presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente.
Eventuali sanzioni, penali, risarcimenti, costi, oneri o spese che dovessero gravare sulla procedura in conseguenza di omissioni, ritardi od inadempimenti imputabili al Commissario liquidatore sono posti a carico del Commissario liquidatore, non potendo in alcun modo gravare sulla procedura.
La mancata osservanza delle presenti disposizioni costituisce, sia ai fini della revoca dalla carica che del conferimento di ulteriori incarichi, elemento di valutazione dell’operato del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, tenuto conto dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
- reiterazione della condotta;
- attitudine del comportamento a compromettere il rapporto fiduciario.
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 01/08/2025
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, allegato al decreto 01/08/2025
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