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CCNL Servizi assistenziali Anaste - Confsal: intesa preliminare

Per i dipendenti Anaste - Confsal, Anaste con Ciu-Unionquadri, Snalv-Confsal, Confsal, CSE, CSE Sanità, CSE Fulscam e Confelp hanno sottoscritto in data 23 luglio 2025 il verbale di accordo con cui le Parti definiscono un'intesa preliminare su alcuni punti del rinnovo per il triennio 2023-2025 del CCNL. Il testo introduce modifiche su classificazione, retribuzioni, malattia, maternità, studio, contratti a termine e periodo di prova. Prevista una tantum per i lavoratori attivi nel triennio. Le modifiche hanno efficacia dal 1° agosto 2025 e Anaste sottoporrà il verbale alla ratifica formale del Consiglio nazionale. Le Parti si impegnano a sottoscrivere la versione consolidata del CCNL entro il 30 settembre 2025.

Anaste con Ciu-Unionquadri, Snalv-Confsal, Confsal, CSE, CSE Sanità, CSE Fulscam e Confelp hanno sottoscritto in data 23 luglio 2025 il verbale di accordo con cui le Parti hanno raggiunto un'intesa preliminare su alcuni punti del rinnovo per il triennio 2023-2025 del CCNL.

Ambito di applicazione

L'accordo riguarda i dipendenti Anaste - Confsal.

Classificazione del personale

Le Parti inseriscono il profilo professionale di assistente infermiere nel livello intermedio della scala contrattuale.

Una tantum

I lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo e attivi tra gennaio 2023 e luglio 2025 ricevono un importo una tantum. L’importo varia in base all’anno di assunzione e viene erogato in tre rate mensili nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025. Tali somme non incidono su altri istituti contrattuali né sul trattamento di fine rapporto.

Minimi tabellari

Dal 1° agosto 2025, i nuovi minimi retributivi mensili aumentano per tutti i livelli contrattuali. Ogni livello riceve un adeguamento proporzionale, con valori crescenti in base alla qualifica.

Orario di lavoro – Pronta disponibilità

Le Parti stabiliscono che il servizio di pronta disponibilità venga regolato da accordi regionali o aziendali.

Malattia

Conservazione del posto

Il lavoratore non in prova mantiene il diritto alla conservazione del posto per un periodo continuativo annuale, calcolato a ritroso. Il datore può interrompere il rapporto in caso di assenze ripetute e prolungate oltre il limite triennale. Non si considerano nel calcolo le assenze per ricoveri, day hospital, terapie salvavita o invalidità riconosciute.

Trattamento economico

Il lavoratore riceve un’indennità pari all’intera retribuzione giornaliera per i primi eventi morbosi dell’anno. In caso di ricovero o patologie gravi, l’indennità copre tutti gli eventi. Il datore integra l’indennità INPS fino a una soglia prestabilita, con modalità diverse a seconda della durata dell’assenza. Nessuna integrazione è prevista dal quinto evento morboso in poi, salvo eccezioni. Nessuna indennità è riconosciuta in caso di assenza ingiustificata o mancato riconoscimento da parte degli enti competenti.

Infortunio sul lavoro

Il datore garantisce al lavoratore l’intera retribuzione giornaliera per il giorno dell’infortunio e i successivi. Dal quarto giorno in poi, integra l’indennità INAIL fino al totale della retribuzione.

Maternità

Durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, il datore integra l’indennità fino al raggiungimento della retribuzione piena.

Diritto allo studio

Le ore annue individuali per permessi studio aumentano. Il datore sostiene anche la formazione continua ECM, fino a un tetto massimo annuo per ciascun lavoratore.

Lavoro a tempo determinato

Ipotesi ammesse

Il contratto a termine può durare fino a due anni in presenza di specifiche esigenze organizzative, tra cui: incremento di attività, sostituzioni, ferie, sperimentazioni, riorganizzazioni, introduzione di tecnologie, promozione dell’occupazione giovanile o femminile, ricollocazioni, o assunzioni di soggetti svantaggiati.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova varia in base alla durata del contratto: da pochi giorni per contratti brevi fino a un giorno ogni quindici per quelli più lunghi.

Decorrenza del contratto

Le modifiche entrano in vigore dal 1° agosto 2025. Le Parti si impegnano a sottoscrivere il testo consolidato del CCNL entro il 30 settembre 2025.

Approfondisci su  

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Confsal: ambito di applicazione; classificazione del personale; una tantum; minimi tabellari; orario di lavoro – pronta disponibilità; malattia; infortunio sul lavoro; maternità; diritto allo studio; lavoro a tempo determinato; decorrenza del contratto

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/08/05/ccnl-sevizi-assistenziali-anaste-confsal

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