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Archivio newsBonus mamme lavoratrici: a chi spetta e come si ottiene
Con la conversione in legge del decreto Economia (D.L. n. 95/2025) viene approvato il nuovo bonus per le mamme lavoratrici, dipendenti e autonome, con due o più figli. Si tratta di una misura, valida per il solo anno 2025 ed erogabile dal prossimo dicembre, pari a 40 euro netti mensili, per ogni mese, o frazione di mese, di vigenza del rapporto di lavoro. Per accedere al beneficio occorre però rispettare delle specifiche condizioni. Quali?
Con l’approvazione, in via definitiva, della Camera dei Deputati, entra, pienamente, in vigore il decreto Economia (D.L. n. 95/2025) che, durante il percorso parlamentare, ha subito notevoli modifiche.
Una disposizione che, però, non è stata “toccata” è quella che riguarda l’integrazione del reddito per le lavoratrici madri con due o più figli: il 2025 doveva rappresentare l’anno nel quale la materia diveniva “strutturale” ma i tempi tecnici e, soprattutto, le difficoltà di natura economica, ne hanno consigliato il differimento al prossimo anno. Di ciò sono espressione i contenuti delle lettere a) e b) dell’art. 6.
La norma che si commenta si può definire come “transitoria” (almeno per alcune categorie di lavoratrici), in attesa della realizzazione della decontribuzione parziale su quanto dovuto mensilmente, a loro carico.
La decontribuzione, per l’anno in corso, resta soltanto per le donne che lavorano a tempo indeterminato e che sono madri di tre o più figli di cui l’ultimo di età inferiore ai diciotto anni (qui la disposizione, valevole per tutti i rapporti pubblici e privati ed anche per il settore agricolo, ed esclusi quelli domestici) si sostanzia in un abbattimento della contribuzione previdenziale entro il limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile, ferma restando l’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche). Il beneficio è applicabile, a mio avviso, in linea con le determinazioni amministrative precedenti, anche nei rapporti delle socie lavoratrici che, dopo la costituzione del rapporto associativo, hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato, secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 e, alla luce della sostanziale equiparazione tra somministrazione e rapporto di lavoro, anche ai rapporti a tempo indeterminato instaurati a scopo di somministrazione. Qualora sussistano le condizioni soggettive sopra richiamate, una eventuale trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, consente la fruizione del beneficio a partire dal mese di riferimento. L’INPS, con il messaggio n. 401/2025 ha, tra le altre cose, chiarito che anche l’affido o l’adozione di un terzo figlio genera la decontribuzione, a partire dalla entrata dello stesso nella famiglia.
La norma non è un aiuto di Stato, atteso che si riferisce ad una persona fisica e non è riconducibile alla definizione che gli organismi comunitari, danno di impresa.
Il nuovo bonus mamme lavoratrici
Il secondo comma dell’art. 6 prevede una integrazione economica per il solo anno 2025, esente da qualsiasi tassazione, non soggetta da alcuna contribuzione previdenziale e non rilevante ai fini della determinazione ISEE prevista dal DPCM n. 159/2013, in favore di:
a) lavoratrici madri con due figli di cui il secondo non abbia compiuto dieci anni nel periodo di riferimento titolari di un contratto a tempo indeterminato, cosa che, ovviamente, comprende anche l’apprendistato che è definito tale dall’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015. Il diritto sorge, qualora l’evento si sia realizzato in corso d’anno, dal giorno della nascita del secondo figlio;
b) lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali autonome, ivi comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata INPS con due figli minori e fino al compimento dei dieci anni da parte del più piccolo;
c) lavoratrici madri con almeno tre figli di cui l’ultimo non deve aver compiuto i diciotto anni (quindi la maggiore età) che, nel periodo di riferimento che siano titolari di un contratto a tempo determinato;
d) lavoratrici madri autonome iscritte alle gestioni previdenziali autonome, alle casse di previdenza professionali ex D.L. n. 509/1994 e n. 103/1966 o alla gestione separata INPS ex art. 2, comma 36, della legge n. 335/1995 (anche per costoro esiste una regola specifica consistente nel fatto che debbono avere più di due figli e fino al mese del compimento dei diciotto anni del più piccolo).
Restano escluse, le lavoratrici con rapporto di lavoro domestico ma anche, a mio avviso, le titolari di rapporti di lavoro intermittente che, pur nella forma del tempo indeterminato, non assicura alcuna stabilità occupazionale, in quanto dipende, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro per prestazioni di natura saltuaria ed occasionale. Lo stesso discorso si può fare per le titolari di prestazioni di lavoro occasionale previste dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.
Condizioni per l’accesso al bonus
Ma, quali sono le condizioni per accedere al beneficio e, soprattutto, cosa debbono fare le lavoratrici interessate?
Quelle che sono titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con due figli a carico, di cui almeno il secondo di età inferiore ai dieci anni, dovranno inviare all’INPS, in via telematica, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto, una specifica istanza con l’indicazione dei codici fiscali dei figli.
Il bonus, erogabile nel prossimo mese di dicembre, è pari a 40 euro netti mensili, per ogni mese, o frazione di mese, di vigenza del rapporto di lavoro, purchè la richiedente, non risulti titolare di reddito da lavoro superiori a 40.000 euro l’anno. Vale la pena di ricordare come il reddito sia costituito da tutti gli emolumenti in denaro, comprensivi di indennità, premi indennizzi vari, straordinari, in natura o sotto forma di erogazioni liberali, corrisposti nel periodo di imposta, con esclusione di quelli che, a vario titolo, rientrano nei “fringe benefit”. Lo stesso beneficio, con le stesse modalità, verrà erogato alle lavoratrici autonome con due figli.
La stessa somma viene riconosciuta alle madri lavoratrici dipendenti con contratto a tempo determinato ed alle lavoratrici autonome elencate alla precedente lettera d), con almeno tre figli o della attività autonoma o professionale e fino al compimento dei diciotto anni da parte del più piccolo, per ogni mese (o frazione) di vigenza del rapporto o dell’attività di lavoro autonomo.
Il limite reddituale è sempre di 40.000 euro da lavoro su base annua, sottoposto, però, ad una specifica condizione: esso non deve provenire da un rapporto a tempo indeterminato vigente come, ad esempio, potrebbe accadere nel caso in cui un rapporto a tempo indeterminato a tempo parziale di venti ore si accompagni, in contemporanea, ad altro contratto a tempo determinato o nel caso in cui venga attivato un contratto misto ex art. 17 della legge n. 203/2014 (Collegato Lavoro) presso lo stesso datore di lavoro ove ad un contratto di lavoro a tempo a tempo parziale ed indeterminato (con un orario compreso tra il 40% ed il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL), si accompagni, contestualmente, un contratto di lavoro autonomo o professionale con soggetto iscritto ad un albo, cosa che, sia detto per inciso, consente, sotto l’aspetto fiscale, l’applicazione del c.d. “regime forfetario”.
Dotazione finanziaria
L’INPS viene incaricato della gestione amministrativa con l’utilizzo delle proprie risorse finanziarie, senza ulteriori oneri per lo Stato.
La copertura economica è assicurata dalle previsioni del comma 3. Essa è di:
a) 480 milioni di euro per il 2025;
b) 13 milioni di euro per il 2026.
Il tutto, viene coperto sia dal differimento di un anno delle spese previste per tali provvidenze, dall’ultima legge di Bilancio, la n. 207/2024, che da altri provvedimenti, tra cui il Fondo per il sostegno e la povertà e per l’inclusione attiva ex art. 1, comma 321, della legge n. 197/2022 dal quale vengono tratti i 13 milioni di euro previsti per l’anno prossimo.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/08/07/bonus-mamme-lavoratrici-spetta-ottiene