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CCNL Mobilità - Attività ferroviarie: rateizzazione dell'una tantum

Per il personale della mobilità/Attività ferroviarie, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie hanno sottoscritto in data 30 luglio 2025 il verbale di accordo per la rateizzazione dell’una tantum stabilita dall’accordo 22 maggio 2025, siglato dalle suddette Parti assieme ad Agens. Resta ferma l’applicazione dell’accordo 22 maggio 2025 alle date da esso stabilite. Le Parti hanno sottoscritto in data 22 maggio 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto, confermata a seguito dello scioglimento della riserva del 4 luglio 2025. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie hanno sottoscritto in data 30 luglio 2025 il verbale di accordo per la rateizzazione dell’una tantum stabilita dall’accordo 22 maggio 2025, siglato dalle suddette Parti assieme ad Agens. Resta ferma l’applicazione dell’accordo 22 maggio 2025 in tutte le altre sue parti, alle date da esso stabilite.

Le Parti hanno comunicato in data 4 luglio 2025 lo scioglimento della riserva per il rinnovo del CCNL. La comunicazione fa seguito all'esito positivo dei referendum dei lavoratori, comunicato alle Associazioni datoriali. Le Parti stesse hanno poi sottoscritto in data 22 maggio 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto.

Ambito di applicazione

L'intesa riguarda il personale della mobilità/Attività ferroviarie.

Minimi tabellari

Gli aumenti retributivi si articolano in tre fasi, con importi crescenti per ciascun livello professionale, distribuiti tra giugno 2025, novembre 2025 e giugno 2026.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data dell’accordo spetta una somma forfettaria ad agosto 2025, proporzionata ai mesi di servizio tra gennaio 2024 e maggio 2025. Le aziende possono rateizzare l’importo per gli appalti/subappalti.

Con accordo del 30 luglio 2025, le Parti hanno concordato, per le aziende loro associate, la rateizzazione dell’una tantum a copertura del periodo 1º gennaio 2024-31 maggio 2025 stabilita dall’accordo di rinnovo del CCNL 22 maggio 2025, siglato dalle suddette Parti assieme ad Agens. Resta ferma l’applicazione dell’accordo 22 maggio 2025 in tutte le altre sue parti, alle date da esso stabilite.

Indennità di reperibilità e chiamata

Il compenso giornaliero per la reperibilità nei giorni lavorativi aumenta. In caso di reperibilità da remoto, si aggiunge un’indennità per la prima chiamata, valida anche per le successive.

Indennità di turno

Dal primo agosto 2025, i lavoratori turnisti ricevono indennità giornaliere differenziate in base alla tipologia di turno svolto.

Lavoro notturno

Dal primo agosto 2025, per ogni ora di lavoro notturno si riconosce una indennità oraria specifica.

Lavoro domenicale

Dal primo agosto 2025, il lavoro domenicale prevede un’indennità fissa, maggiorata per la domenica di Pasqua. Per prestazioni brevi, l’importo si riduce della metà.

Trasferta

Dal primo agosto 2025, aumentano i rimborsi per vitto e le indennità giornaliere per trasferte superiori a determinate durate.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova varia in base al livello. Non si ammettono proroghe, salvo maternità, paternità o malattia. In caso di infortunio, il lavoratore può completare il periodo alla ripresa.

Lavoro a termine

Il contratto a termine segue le norme vigenti. Il premio di risultato spetta anche ai lavoratori a termine. La durata massima ordinaria è fissata, con possibilità di estensione in casi specifici. Superato il limite, il contratto si trasforma in tempo indeterminato.

Diritto di precedenza

I lavoratori a termine hanno diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato nella stessa unità produttiva, se hanno lavorato per un periodo sufficiente e fanno richiesta scritta entro i termini.

Lavoro a termine, somministrazione e lavoro a tempo parziale

L’accordo stabilisce limiti percentuali per l’utilizzo di contratti a termine, somministrazione e part-time, variabili in base alla dimensione aziendale. Le trasformazioni contrattuali non rientrano nei limiti.

Decorrenza contratto

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/05/30/ccnl-mobilita-attivita-ferroviarie

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