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Archivio newsContributo biennale di revisione per le cooperative: pagamento entro il 28 agosto 2025
Scade il 28 agosto 2025 il termine per il pagamento del contributo dovuto per l’attività di vigilanza diretto a coprire i costi delle ispezioni ordinarie che il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) e le Associazioni di rappresentanza del Movimento cooperativo svolgono presso questi enti. Come effettuarlo?
Chi - Tutte le società cooperative, comprese le BCC e le società di mutuo soccorso.Cosa - Versamento contributo di revisione per l’attività di vigilanza.Quando - Entro il 28 agosto 2025. |
Il contributo di revisione è un versamento obbligatorio che gli enti mutualistici, cioè le società cooperative, le banche di credito cooperativo (BCC) e le società di mutuo soccorso (SoMS), devono effettuare periodicamente per finanziare l’attività di vigilanza esercitata dallo Stato o dalle Associazioni di rappresentanza del Movimento cooperativo (esempio: Legacoop, Confcooperative, Agci, ecc…).
L’obiettivo della vigilanza è quello di accertare la natura mutualistica dell’ente; in altre parole, il contributo è lo strumento attraverso cui lo Stato finanzia le verifiche per controllare che cooperative, BCC e SoMS funzionino davvero nell’interesse dei propri membri e della collettività.
Qual è la base normativa
La misura e le modalità di pagamento sono determinate ogni due anni da un Decreto ministeriale.
Per il biennio 2025/2026, il contributo è stato fissato dal D.M. 12 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025.
Il decreto si applica:
- alle società cooperative e ai loro consorzi,
- alle banche di credito cooperativo (BCC),
- alle società di mutuo soccorso (SoMS).
Sono escluse soltanto le realtà con sede in regioni a statuto speciale che hanno autonomia in materia di revisione (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia).
Sono tenuti al versamento del contributo tutte le società cooperative, comprese le BCC, e le società di mutuo soccorso.
Sono invece esclusi:
- gli enti sottoposti a liquidazione giudiziale;
- quelli in liquidazione coatta amministrativa;
- gli enti in gestione commissariale;
- gli enti in scioglimento per atto d’autorità.
Quali sono le modalità di pagamento, la scadenza e le sanzioni
Le modalità di pagamento dipendono dall’adesione o meno degli enti ad associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Le cooperative aderenti versano secondo le indicazioni delle rispettive associazioni, mentre le non aderenti devono utilizzare il modello F24 utilizzando specifici codici tributo (3010, 3011, 3014).
Il termine ultimo per il versamento del contributo di revisione relativo al biennio 2025/2026 è fissato al 28 agosto 2025. Tale scadenza è frutto del meccanismo previsto dal decreto, che concede 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’applicazione di sanzioni e interessi. In particolare, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, si applica una maggiorazione del 5%. Se invece il ritardo supera i 30 giorni, la sanzione sale al 15%. A tali importi vanno aggiunti gli interessi legali maturati. |
Qual è il contributo dovuto dalle cooperative
La collocazione in una delle fasce di pagamento richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Contributo di revisione dovuto dalle cooperative per le revisioni biennali (biennio 2025/2026) | |||||
Soci | fino a 100 | da 101 a 500 | superiore a 500 | ||
Capitale sociale sottoscritto | fino a € 5.160,00 | da € 5.160,00 a € 40.000,00 | superiore a € 40.000,00 | ||
Fatturato | fino a € 75.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 | da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 | superiore a € 2.000.000,00 |
Totale | € 330,00 | € 790,00 | € 1.560,00 | € 1.990,00 | € 2.740,00 |
L'ammontare del contributo di revisione per il biennio 2025/2026 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2024.
Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
Il contributo di revisione per le società di mutuo soccorso è calcolato sulla base del numero dei soci e dei contributi mutualistici raccolti.
Importo (in euro) | Numero soci | Contributi Mutualistici (in euro) |
€ 330,00 | fino a 1.000 | fino a 100.000 € (euro) |
€ 650,00 | da 1.001 a 10.000 | da 100.001 € (euro) a 500.000 € (euro) |
€ 970,00 | Oltre 10.000 | oltre 500.000 € (euro) |
I parametri per la determinazione del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo sono il numero dei soci e il totale dell’attivo.
Fasce e importo | Parametri | |
Numero soci | Totale Attivo (in migliaia di euro) | |
2.780,00 € | fino a 980 | fino a 124.000 € |
4.310,00 € | da 981 a 1680 | da 124.001 € a 290.000 € |
7.660,00 € | oltre 1681 | oltre 290.000 € |
Quali categorie cooperative versano il contributo di revisione in modo specifico
Alcune categorie di cooperative sono tenute a calcolare e versare il contributo di revisione per il biennio 2025/2026 in modo differente.
Le Cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991 pagano il contributo di base aumentato del 30%.
Per gli Enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 il contributo base dovuto è aumentato del 50%.
Le Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, infine, versano un importo maggiorato del 10%; tale maggiorazione è corrisposta dalle cooperative (anche se aderenti alle Associazioni di rappresentanza) tramite F24, applicando il codice 3011.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; la fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. |
Le cooperative e i loro consorzi che hanno deliberato il proprio scioglimento volontario entro il 28 agosto 2025, sono tenuti a versare il contributo di revisione per il biennio 2025/2026 nella misura minima di € 330,00.
Come calcolare il contributo di revisione
Esempio n. 1
Cooperativa sociale con 10 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 1.000 e un fatturato pari a 870.000,00 euro.
La cooperativa ricade nella prima fascia per quanto riguarda il numero dei soci e l’ammontare del capitale sottoscritto e nella quarta fascia per il fatturato e, pertanto, deve versare un contributo di revisione pari a € 1.560,00 euro.
Poiché si tratta di una cooperativa sociale, si applica la maggiorazione del 30%: € 1.560,00 × 30% = € 468,00 |
Totale da versare: € 1.560,00 + € 468,00 = € 2.028,00.
Esempio n. 2
Cooperativa di produzione e lavoro con 120 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 25.000 e un fatturato pari a € 1.580.000 euro. Paga il contributo di revisione il 2 novembre 2025.
La cooperativa ricade nella seconda fascia per quanto riguarda il numero dei soci e l’ammontare del capitale sottoscritto e nella terza fascia per il fatturato e, pertanto, deve versare un contributo di revisione pari a € 1.990,00 euro.
Poiché il pagamento è avvenuto con un ritardo superiore a 30 giorni, si applica la maggiorazione del 15%: € 1.990,00 × 15% = € 298,50 |
Totale da versare: € 1.990,00 + € 298,50 = € 2.288,50. A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali.
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