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Archivio news770 semplificato: trasmissione entro il 30 settembre 2025
Scade il 30 settembre 2025 la proroga prevista per i sostituti d’imposta che hanno optato per il regime agevolato, riservato ai datori di lavoro con un massimo di cinque dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente. La nuova modalità di comunicazione consente di sostituire il modello 770 ordinario con l’invio, tramite F24 telematico, dei dati relativi alle ritenute operate, alle eventuali compensazioni e ad altre informazioni previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025. Il prospetto riepilogativo va trasmesso successivamente entro il termine stabilito. Vediamo come procedere.
L’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 30 settembre 2025 del termine per l’invio del prospetto delle ritenute operate, previsto per i sostituti d’imposta che adottano la modalità semplificata di dichiarazione introdotta in via sperimentale dal D.Lgs. n. 1/2024 (decreto Adempimenti).
Nel provvedimento n. 241540 del 3 giugno 2025, viene stabilita anche l’estensione del periodo di riferimento dei dati da comunicare, che non si limita più ai mesi di gennaio e febbraio, ma ricomprende ora l’intero periodo da gennaio ad agosto 2025.
È dunque prorogato al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto ed esteso il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.
Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta
La nuova semplificazione, prevista dell’art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, può essere applicata, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, ai soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 che:
a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.
Dati da comunicare
La novità riguarda le ritenute e trattenute da versare e i crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributi.
In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, i soggetti in possesso dei requisiti di legge comunicano all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:
a) l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 del provvedimento attuativo.
Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti indicano anche:
a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Tipologia | Codici tributo |
Ritenute/trattenute operate | 1001; 1002; 1012; 1019; 1020; 1040; 1053; 1057; 1301; 1302; 1305; 1307; 1312; 1604; 1606; 1630; 1701; 1712; 1713; 1845; 1846; 1904; 1905; 1907; 1908; 1914; 1920; 1921; 4201; 4330; 4331; 4730; 4731; 4932; 4933; 1066; 4934; 4935; 1067; 1605; 1917; 1918; 1306; 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 1704; 1069; 1608; 1924; 1925; 1309; 3790; 3802; 3803; 3795; 3845; 3846; 3847; 3848. |
Crediti da utilizzare in compensazione tramite F24 | 1304; 1627; 1628; 1631; 1633; 1669; 1671; 1701; 1962; 3796; 3797; 4331; 4932; 1702; 1704. |
Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta
L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario.
I dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.
Entro il 30 settembre devono essere trasmessi i dati delle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025 (prima era gennaio e febbraio 2025) e i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi possono trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 settembre 2025
Sostituti d’imposta autorizzati all’utilizzo
Possono avvalersi di questa modalità “semplificata” di presentazione mensile del modello 770 i sostituti di imposta che:
- al 31 dicembre 2024 avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- effettuano il versamento delle ritenute e trattenute con le modalità di cui all' art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Dati da indicare in dichiarazione
Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, devono essere indicati i dati che di norma sono forniti con i quadri ST/SX della dichiarazione annuale, vale a dire:
a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
In particolare, per quanto riguarda le annotazioni, sono previste le seguenti codifiche:
- A: il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2 Cerca la chiave in:
- B: il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 Cerca la chiave in:
- D: il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
- E: il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
- P: il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2025), ma pertinente l’anno precedente;
- S: nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente.
Trasmissione telematica e gestione degli scarti
A livello procedurale, è opportuno tenere presente che, trattandosi di due modelli distinti, F24 di pagamento e “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, in caso di scarto arrivato dopo i controlli resta valida la comunicazione dei dati riguardanti le ritenute e trattenute operate mentre il versamento dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario, se necessario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.
Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate (record “N”) già trasmessa ed accolta, è necessario predisporre un nuovo file e nel campo 5 del Record M deve essere indicato il tipo di operazione che si intende effettuare:
- A in caso di “Annullamento”. L’annullamento deve riguardare la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate (record “N”) e il relativo modello F24 (se presente) ed è consentito solo se il modello F24 risulta ancora annullabile;
- S in caso di “Sostituzione”. In tale eventualità, sarà sostituita solo la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate (record “N”) e il relativo modello F24 (se presente) resterà valido.
Nei campi 6 e 7 del record M indicare il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla comunicazione che si intende annullare o sostituire.
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