• Home
  • News
  • Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: quali regole si applicano?

Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: quali regole si applicano?

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, limitante l’indennità risarcitoria nei licenziamenti illegittimi per le imprese con meno di 16 lavoratori. L’intervento si inserisce in un quadro giurisprudenziale in evoluzione, ridefinendo le tutele per i lavoratori. Un’analisi comparativa può essere utile alle imprese per evidenziare le differenze tra il regime “ante Jobs Act” e “post Jobs Act”, in relazione alle tipologie di licenziamento illegittimo.

La Corte Costituzionale ha pubblicato la sentenza n. 118/2025 con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 (Tutele Crescenti), là dove stabilisce che in caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunge i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (meno di 16 lavoratori presso l’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e in ogni caso con meno di 61 dipendenti), l’ammontare dell’indennità risarcitoria “non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

In considerazione di questa sentenza, che è l’ultima di una serie di interventi della Consulta sull’argomento, e per meglio inquadrare le tutele previste per i lavoratori in caso di licenziamento illegittimo, può essere utile una comparazione tra le tutele (reali e obbligatorie) previste per i lavoratori “ante Jobs Act” e per i lavoratori in tutele crescenti, suddivisa in base alla tipologia di licenziamento effettuata dal datore di lavoro e considerata illegittima da una sentenza del giudice del lavoro.

Tabella di confronto

Licenziamento illegittimoLavoratori ante Jobs ActLavoratori in Jobs Act
Discriminatorio1) Reintegra entro 30 gg dall’invito del datore di lavoro. - in sostituzione della reintegra il lavoratore può richiedere (entro 30 gg dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione) un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (non assoggettata a contribuzione previdenziale) 2) Indennità risarcitoria (non inferiore a 5 mensilità) commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum (quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative)3) Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non corrisposti nel periodo (senza l’applicazione di sanzioni e verificando l’aliunde perceptum)1) Reintegra entro 30 gg dall’invito del datore di lavoro. - in sostituzione della reintegra il lavoratore può richiedere (entro 30 gg dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione) un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (non assoggettata a contribuzione previdenziale)2) Indennità risarcitoria (non inferiore a 5 mensilità) commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra-zione, dedotto l’aliunde perceptum (quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative). 3) Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non corrisposti nel periodo (senza l’applicazione di sanzioni e verificando l’aliunde perceptum).
DisciplinareCASO A - Insussistenza del fatto o sanzione sproporzionata1) Reintegra (entro 30 gg dall’invito del datore)2) Risarcimento del danno (non superiore alle 12 mensilità) commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (dedotto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum)3) Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non corrisposti nel periodo (senza l’applicazione di sanzioni e verificando l’aliunde perceptum)CASO B - Non ricorrono gli estremi (es. mancata tipizzazione della fattispecie)1) Risoluzione del rapporto di lavoro 2) Indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (non assoggettata a contribuzione), calcolata in base agli anni di servizio ed ai seguenti parametri: a. numero dei dipendenti occupati b. dimensioni dell'attività economica c. comportamento e condizioni delle partiCASO A - Insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore1) Reintegra (entro 30 gg dall’invito del datore)2) Risarcimento del danno (non superiore alle 12 mensilità) commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum)3) Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (senza l’applicazione di sanzioni e verificando l’aliunde perceptum)CASO B - Non ricorrono gli estremi (es. mancata tipizzazione della fattispecie)1) Risoluzione del rapporto 2) Indennità risarcitoria onnicomprensiva da 6 a 36 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non assoggettata a contribuzione), calcolata in base agli anni di servizio ed ai seguenti parametri: a. numero dei dipendenti occupati b. dimensioni dell'attività economica c. comportamento e condizioni delle parti
GMOCASO A - Manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento1) Reintegra (entro 30 gg dall’invito del datore)2) Risarcimento del danno (non superiore alle 12 mensilità) commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (dedotto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum)3) Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non corrisposti nel periodo (senza l’applicazione di sanzioni e verificando l’aliunde perceptum)CASO B - Non ricorrono gli estremi (casi meno gravi)1) Risoluzione del rapporto2) Indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 12 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata in base agli anni di servizio ed ai seguenti parametri: - numero dei dipendenti occupati - dimensioni dell'attività economica - comportamento e condizioni delle partiCASO -Non ricorrono gli estremi1) Risoluzione del rapporto 2) Indennità risarcitoria onnicomprensiva da 6 a 36 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non assoggettata a contribuzione previdenziale), calcolata in base agli anni di servizio ed ai seguenti parametri: a. numero dei dipendenti occupati, b. dimensioni dell'attività economica, c. comportamento e condizioni delle parti. Consulta (sentenza 128/2024): incostituzionale l’art. 3, comma 2, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Vizi procedurali:1. Mancata specifica dei motivi(art. 2, co 2, L. 604/1966) 2. Errata procedura disciplinare(art. 7 L. 300/1970)1) Risoluzione del rapporto (tranne nel caso in cui non venga accertato un motivo di illegittimità)2) Indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 6 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - non assoggettata a contribuzione previdenziale - determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro - calcolata in base all’anzianità di servizio, tenendo conto anche del: a. numero dei dipendenti occupati b. dimensioni dell’attività economica c. comportamento e condizioni delle parti1) Risoluzione del rapporto (a meno che il giudice non accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una maggiore tutela dovuta ad una carente motivazione del licenziamento)2) Indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 2 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR - non assoggettata a contribuzione previdenziale - calcolata in base all’anzianità di servizio, tenendo conto anche del: a. numero dei dipendenti occupati b. dimensioni dell’attività economica c. comportamento e condizioni delle parti
Tutele per aziende fino a 15 dipendenti- indennitàtra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - la reintegra è prevista solo in caso di licenziamento discriminatorio- indennitàtra 3 e 18 mensilità* dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in caso di illegittimo licenziamento per GMO, GMS o giusta causa - indennitàtra 1 e 6 mensilità* dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in caso di: - violazione dell’obbligo di indicare la motivazione - errata procedura al licenziamento disciplinare - la reintegra è prevista solo in caso di licenziamento discriminatorio* Consulta (sentenza n. 118/2025): non applicabile la riduzione massima a 6 mensilità in quanto non consente al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato. Inoltre, non assicura una funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro.

Copyright © - Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/09/02/licenziamenti-illegittimi-piccole-imprese-regole-applicano

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble