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Archivio newsAlunni e insegnanti di scuole pubbliche e private: come funziona la tutela INAIL strutturale
A partire dall’anno scolastico 2025/2026 la copertura assicurativa INAIL per gli alunni e gli insegnanti delle scuole diventa una misura strutturale. L’intervento normativo, previsto dal D.L. 90/2025 convertito in legge n. 109/2025, estende in modo permanente la tutela per studenti e personale scolastico in servizio negli istituti, pubblici, paritari e privati. La tutela comprende qualsiasi attività di insegnamento, incluso l’infortunio in itinere, che è invece escluso per gli alunni. Nel dettaglio come funziona la copertura assicurativa di docenti e studenti?
Dall’anno scolastico 2025/2026 la tutela INAIL diviene strutturale per alunni e insegnanti delle scuole (D.L. n. 90/2025, convertito in legge n. 109/2025). La copertura per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali interessa circa dieci milioni di studenti e professori con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, e durante tutte le attività, sia interne che esterne.
La tutela riguarda tutti gli istituti, compresi quelli paritari e privati inclusi:
- i bambini delle scuole d’infanzia;
- gli studenti delle università, degli Afam, degli Its Academy, dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, dei centri per gli adulti;
- gli allievi dei corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti;
- i docenti e gli Ata;
- gli esperti esterni, gli assistenti, i ricercatori, gli assegnisti, gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.
La tutela comprende qualsiasi attività di insegnamento, incluso l’infortunio in itinere, che è invece escluso per gli alunni (tranne il caso in cui avvenga nei percorsi di alternanza durante il tragitto tra la scuola e il luogo di lavoro).
Tutele per gli studenti
Per quanto riguarda gli studenti la tutela opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (ad esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, e così via).
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi:
- mensa;
- ricreazione
- uscite didattiche;
- gite;
- visite guidate;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, attività ludico sportive (giochi della gioventù).
N.B. Sono ricompresi nelle fattispecie assicurate anche i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle scuole sulla base di progetti educativi che sono considerate attività proprie dell’istituto. |
Tutele per i docenti
I docenti e il personale scolastico sono coperti per gli infortuni e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze o durante tutte le attività, sia interne sia esterne (viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
Prestazioni erogabili
In caso di infortunio o malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative. Queste prestazioni, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. Per scuole e istituti statali la copertura assicurativa è automatica. Le istituzioni private devono versare il premio.
Attivazione della tutela
Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2025/2026, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.
La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’INAIL le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali.
Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024 è aggiornato in euro 10,40.
Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
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