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GDPR: l’autorità di controllo non può respingere un reclamo se c'è causa in corso sullo stesso tema

Il 4 settembre 2025, l’Avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella causa C-414/24 dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riguardante l’interpretazione degli articoli 77 e 79 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La questione nasce da un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa austriaca, che chiede se un’autorità di controllo possa respingere un reclamo perché è già stato avviato un procedimento giudiziario sullo stesso tema, la cui decisione non è ancora definitiva. L’Avvocato generale propone che il GDPR non consenta tale prassi: le autorità di controllo devono esaminare i reclami ricevuti, anche se esiste un ricorso parallelo in tribunale. Secondo questa interpretazione, qualora l'autorità di controllo sia investita di un reclamo e sia informata dell'esistenza di un procedimento giurisdizionale avviato conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del RGPD e vertente sugli stessi fatti, tale autorità dovrebbe essere attenta, nell'ambito dell'esame di detto reclamo, alla decisione che concluderà definitivamente tale procedimento. Nel frattempo, detto esame dovrebbe essere sospeso.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/09/05/gdpr-autorita-controllo-non-respingere-reclamo-causa-corso-tema

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