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Archivio newsRiforma avvocati: nuove regole su STP, reti, compensi e deontologia
Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025 ha approvato, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, un disegno di legge per la riforma della professione forense. Il testo riafferma la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, reintroduce il giuramento professionale e definisce come esclusive le attività legali continuative connesse alla giurisdizione. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) sarà responsabile del codice deontologico. Rafforzato il segreto professionale e confermati il carattere personale dell’incarico e l’equo compenso. Le associazioni forensi dovranno avere una maggioranza di avvocati, mentre nelle STP almeno due terzi dei soci devono essere iscritti all’albo. Introdotte regole per reti professionali multidisciplinari e per la monocommittenza. Obbligatorio l’aggiornamento annuale e razionalizzate le specializzazioni. Ampliato l’elenco delle attività compatibili, includendo ruoli come amministratore di condominio e agente sportivo.
Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2025, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per la riforma della professione di avvocato.
In particolare nel disegno di legge si ribadiscono la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e si ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, sono considerate esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale.
La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Vengono confermati:
- il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera all’interno di un’associazione o società professionale
- il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.
In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati.
Per le società tra professionisti (STP), la delega prevede:
- che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture;
- che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo.
Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.
Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.
La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.
Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento professionale, mantenendo l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.
Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Viene armonizzata, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.
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