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Archivio newsBonus asilo nido: ultrattività delle istanze presentate dal 2026
Nella circolare n. 123 del 2025 l’INPS specifica quali servizi educativi per l'infanzia sono ammessi alla possibilità di utilizzare il bonus nido per il pagamento delle rette. L’Istituto inoltre chiarisce che le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 123 del 5 settembre 2025 riguardo l’ultrattività della domanda di contributo per le spese sostenute per il pagamento di rette (c.d. contributo asilo nido) può essere presentata con riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS, circolare n. 60/2025).
Le istanze presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche per gli anni successivi a quello di presentazione della domanda (art. 6-bis del decreto-legge n. 95/2025).
Estensione a servizi educativi abilitati
I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo”.
L’INPS chiarisce che il contributo asilo nido è erogabile per la frequenza dei nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini, spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari, abilitati all’esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.
Ai fini dell’erogazione del contributo in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura, deve essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.
Ultrattività delle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026
La domanda presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.
Le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.
Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, però, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.
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INPS, circolare 05/09/2025, n. 123
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/09/09/bonus-asilo-nido-ultrattivita-istanze-2026